16 Lug Trasmissione dei dati e ritenuta sulle locazioni brevi
Le locazioni brevi sono quei “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Il D.L. 50/2017 ha introdotto l’obbligo di comunicazione all’Agenzia Entrate, in capo agli intermediari, di nome, cognome, codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo, indirizzo dell’immobile.
La comunicazione può essere effettuata anche “in forma aggregata” per i contratti relativi al medesimo immobile stipulati dal medesimo locatore.
L’Agenzia Entrate dovrà pubblicare le specifiche tecniche da utilizzare per predisporre e trasmettere i dati.
Il provvedimento in esame specifica che la comunicazione dei dati deve essere fatta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.
L’obbligo di versamento della ritenuta, pari al 21%, in capo all’intermediario, sorge nel caso in cui quest’ultimo “incassi il canone o il corrispettivo o intervenga nel pagamento”; la ritenuta va operata sull’ammontare dei corrispettivi lordi (definiti sempre come le somme dovute dal conduttore in base al contratto di locazione breve), all’atto del pagamento al locatore e va versata dall’intermediario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata.