17 Lug Split Payment dal 1° luglio in termini semplici
<br>Che cos’è lo split Payment
Lo “split payment” (in italiano “scissione dei pagamenti” e di seguito indicato con il termine “scissione”) consiste nell’emettere la fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione e nell’incassare l’importo della fattura senza incassare l’iva: l’iva su tale fattura viene versata, ad esempio, dall’ASL.
Novità: dal 1° luglio 2017 si applica il meccanismo della SCISSIONE anche alle parcelle emesse dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione.
Esempio di fattura emessa da impresa con scissione
Spett..le Comune di Fossano
Fornitura di n. 1 carrellino
100,00
IVA 22%
22,00
Totale fattura
122,00
A questo punto sulla fattura occorre indicare la seguente dicitura:
“Operazione con scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 – Importo da pagare €. 100,00”.
Esempio di parcella emessa da impresa con scissione
Parcella emessa da commercialista (con contributo cassa previdenza al 4%)
Spett..le Comune di Fossano
Consulenza
100,00
a
Cassa Previdenza 4% su a
4,00
b
Imponibile Iva
104,00
c (a+b)
Iva 22%
22,88
d (cx22%)
Totale parcella
126,88
e (c+d)
Ritenuta di acconto 20%
20,00
f (20% di a)
Importo da saldare al netto di ritenuta di acc.
106,88
g (e-f)
A questo punto sulla fattura occorre indicare la seguente dicitura:
“Operazione con scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 – Importo da pagare €. 84,00”.
(dato dall’importo da pagare al netto di ritenuta di acconto – g – da cui viene detratta l’iva indicata alla lettera d)
L’impresa o il professionista incassa quindi la fattura o la parcella ma non incassa l’iva ma la registrazione della fattura o della parcella avviene in modo tale che l’iva non venga considerata in sede di determinazione dell’iva da versare: per questo motivo è indispensabile che sulle fatture/parcelle venga apposta la dicitura di cui sopra.
Quali sono le pubbliche amministrazioni
L’elenco delle Pubbliche Amministrazioni è consultabile sul sito INDICEPA.
ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE CON SCISSIONE
Dal 1° luglio 2017 – per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 in poi, quindi per le fatture emesse con data 30/6/2017 non si applica la scissione – il maccanismo della scissione viene esteso alle fatture emesse nei confronti dei seguenti soggetti – stimati in circa 30/35 mila)
società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Proprio perché l’estensione della norma in esame prevede il coinvolgimento di 30/35 mila soggetti, ed al fine di semplificare (sigh!) la verifica dei soggetti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un primo elenco delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate al meccanismo della scissione; ci risulta inoltre che alcune società (ad esempio Rete Ferroviaria Italiana, Buzzi-Unicem) abbiano inviato apposite comunicazioni ai propri fornitori.
Link agli elenchi pubblicati dal MEF il 28 giugno 2017.
REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT
(ovvero inversione contabile e scissione dei pagamenti)
Per talune prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione (settore edile, servizi di pulizia etc.) è applicabile il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) e non quello della scissione nel caso in cui il fornitore renda un servizio relativo all’attività commerciale dell’Ente della Pubblica Amministrazione; nell’inversione contabile sulle fatture non viene esposta l’iva, bensì la dicitura “Inversione contabile art. 17 c. 6 D.P.R. 633/72”).
Si applica invece il regime della scissione (e quindi indicando l’iva in fattura come negli esempi di cui sopra e l’apposita dicitura sopra riportata) qualora il fornitore ceda beni o presti servizi relativi all’attività istituzionale dell’Ente.
In esempio, supponendo che l’Ente Pubblico XY abbia per oggetto l’attività di diffusione della cultura (attività istituzionale non commerciale) con ufficio-sede in Fossano, Via Roma 1; lo stesso ente pubblico XY gestisce un teatro, le manifestazioni del teatro, il guardaroba e il bar all’interno del teatro (attività queste commerciali)
L’impresa di pulizie fatturerà:
le proprie prestazioni relative alle pulizie degli uffici con iva e scissione
le proprie prestazioni relative alle pulizie del teatro etc. con l’inversione contabile.
Di norma l’Ente Pubblico comunica ai propri fornitori, specie in presenza di unico appalto, le proporzioni da applicare ai servizi resi e per suddividere gli importi tra scissione e inversione contabile.
Split Payment e fattura elettronica
(notizia pubblicata da Ateneoweb a firma V. Franco)
Leggo il parere di un esperto che in relazione allo split payment in vigore dal 1° luglio per le società partecipate pubbliche nel quale si asserisce che essendo le fatture emesse nei confronti della “pubblica amministrazione” non potranno essere emesse in formato cartaceo ma dovrà essere utilizzato il sistema di fatturazione elettronica.
Sarà l’età, saranno le dichiarazioni dei redditi, le norme roulette fiscali, ma mi è venuto qualche dubbio: le due norme sono diverse, una riguarda lo split payment e l’altra le fatture verso la pubblica amministrazione: la trasmissione della fattura in formato elettronico è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nello
Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Tanto più che una società partecipata (ad esempio la Rete Ferroviaria Italiana) non ha, appunto, alcun codice identificativo e non rappresenta né una pubblica amministrazione né un ente pubblico, trattandosi di una S.p.A. rientrante nei casi previsti dall’ampliamento dei soggetti nei confronti dei quali si applica lo split payment, che si ricorda essere i seguenti:
società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Poi magari avrà ragione l’esperto, ma non mi sembra.
Riferimenti ad articoli pubblicati dallo studio:
Split Payment e fattura elettronica (V.Franco)
Il meccanismo dello split payment esteso ai professionisti (A.Forte)
Fonte: http://www.studiofranco.eu