22 Lug Le principali novità della Manovra Correttiva (D.L. 50/2017) dopo la conversione in Legge (L. 96 del 21/6/2017)
Il Decreto Legge n. 50/2017 del 24 aprile 2017 è stato convertito nella Legge n. 96 del 21/6/2017 prevedendo, oltre alle disposizioni già introdotte, diverse novità rispetto al testo originario.<br>Sotto il profilo fiscale sono identificabili novità in materia di IVA, in materia di imposte dirette ed in materia di compensazioni.
Le principali novità della disciplina IVA riguardano:
l’estensione del meccanismo dello Split Payment a tutte le Pubbliche Amministrazioni, alle loro controllate “di diritto” o “di fatto”, alle società controllate “di diritto” da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o Unioni di Comuni, alle società quotate. È stato altresì abrogato il comma 2 dell’art. 17 ter del DPR 633/72 che escludeva dall’applicazione del meccanismo dell’inversione dei pagamenti i compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte; ora anche questa tipologia di prestazione dovrà essere assoggettata a Split Payment. Le modifiche saranno applicabili dal 1° luglio 2017. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato stampa del 27 giugno 2017 ha illustrato le modifiche della disciplina ed ha reso noto gli elenchi delle pubbliche amministrazioni e delle società cui si applica, dal 1° luglio 2017, il meccanismo dello Split Payment. Gli elenchi sono i seguenti:
elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana
il nuovo termine per la detrazione, che può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione IVA è sorto. La novità è applicabile alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2017. Il nuovo termine sopra indicato è ridotto di due anni rispetto a quello previsto in precedenza.
Le principali novità delle imposte dirette riguardano:
la modifica della disciplina IRI (Imposta sul reddito d’Impresa), introdotta dalla Legge di bilancio 2017, specificando quale deve essere il trattamento fiscale da utilizzare in caso di utili IRI non prelevati al termine dell’opzione per l’utilizzo del regime. È stato infatti chiarito che in caso di fuoriuscita dal regime opzionale, le somme prelevate a carico delle riserve di utili IRI, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore o dei soci, ma a questi viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%:
l’applicazione della cedolare secca pari al 21% anche alle cosiddette “locazioni brevi”, che si caratterizzano per avere contratti ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, per i quali la registrazione non è obbligatoria. Questa nuova disposizione è valida a decorrere dal 1° giugno 2017;
la modifica della disciplina ACE, riportando al 31 dicembre 2010 l base di riferimento per il calcolo dell’incremento1.
Le principali novità per le compensazioni riguardano:
l’introduzione dell’obbligo del visto di conformità2 sulla Dichiarazione per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” nei modelli F24 di crediti superiori a 5.000 euro (il limite era precedentemente fissato in 15.000 euro) e relativi a imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, ritenute alla fonte e IVA. In sede di conversione del decreto il limite oltre il quale è necessario l’apposizione del visto di conformità è stato esteso anche ai modelli TR per i crediti IVA trimestrali. Le nuove disposizioni sono applicabili a partire dal 24 aprile 2017;
la modifica del giorno dal quale è possibile effettuare la compensazione dei crediti IVA, che precedentemente era fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello IVA TR, e che ora è fissato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello o della dichiarazione;
la presentazione degli F24 parte di soggetti titolari di partita IVA, a cui è stato esteso l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia Entrate, nel caso in cui debbano compensare crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e IVA. Con la Risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017, l’Agenzia Entrate ha fornito un elenco completo dei tributi, con relativi codici, il cui utilizzo in compensazione obbliga i titolari di partita IVA alla presentazione telematica del modello F24; in relazione a particolari codici, che assimilano la compensazione ad una compensazione “verticale”, il predetto obbligo non sussiste.
Note:
1. Il testo del Decreto Legge 50/2017 aveva introdotto quale base di riferimento per il calcolo dell’ACE gli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal quinto anno precedente.
2. In alternativa è possibile presentare la Dichiarazione sottoscritta da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, ovvero Collegio sindacale, revisore o società di revisione.