29 Lug NUOVO ANTIRICICLAGGIO: limitazione all'uso del contante – operazioni frazionate
Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio è stato modificato per effetto dell’emanazione del D.lgs. 90/2017, pubblicato sulla G.U. del 19/6/2017 ed entrato in vigore il 4 luglio 2017. <br>Iniziamo con fornire informazioni circa le limitazioni del denaro contante e le operazioni frazionate.
Nuovi riferimenti: articolo 49 del D.lgs. 231/2007 così come modificato dal D.lgs. 90 del 25/5/2017 su G.U. 140 del 9 giugno 2017.
La lettera O dell’articolo 1 del Dlgs. 231 definisce denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale.
TABELLA LIMITI PAGAMENTI IN CONTANTI
dal 1° gennaio 2016
€. 2.999,99 (2) (3) (4)
dal 06/12/2011 al 31/12/2015
€. 999,99 (1)
dal 13 agosto 2011 al 5/12/2011
€. 2.499,99
dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011
€. 4.999,99
dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010
€. 12.499,99
dal 29 aprile 2008 al 24 giugno 2008
€. 4.999,99
sino al 28 aprile 2008
€. 12.499,99
(1) Non costituisce infrazione il trasferimento di contanti sino a 2.499,99 euro (precedente limite), l’emissione di assegni bancari senza clausola di trasferibilità sino a 2.499,99 euro, il rilascio di assegni circolari sino a 2.499,99 euro, se commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. art. 12 del D.L. 6/12/2011 – conversione in Legge 22/12/2011 n. 214 – G.U. 27/12/2011 n. 300
Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – con effetto dal 1° gennaio 2016 – modifiche successive.
(2) Comma 898 – 899 L. 28/12/2015 n. 208 – con effetto dal 1° gennaio 2016
Resta fermo il limite di 1.000= euro per le rimesse di denaro effettuate tramite Money transfer (articolo 49 comma 2 D.lgs. 231 modificato)
Il limite per i cambiavalute corrisponde a 2.999,99 euro (articolo 49 c. 3 del D.lgs. 231 modificato)
Gli assegni bancari e postali superiori a 999,99 euro devono recare lindicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 5 del D.lgs. 231 modificato)
E’ ammessa unicamente l’emissione di libretti di deposito bancari o postali nominativi – eventuali libretti al portatore dovranno essere estinti entro il 31 dicembre 2018 (articolo 49 comma 12 del D.lgs. 231 modificato)
(3) Comma 902 – viene abrogato il comma 1.1 dell’articolo 12 del D.L. 6/12/2011 n. 201 che disponeva il pagamento dei canoni di locazione di qualsiasi importo con sistemi “tracciabili” ed escludendo i contanti. Dal 1° gennaio 2016 il pagamento di canoni di locazione sino a 2.999,99 euro può avvenire per contanti
(4) Comma 903 -viene abrogato il comma 4 dell’art. 32 bis del D.L. 12/9/2014 n. 133 che disponeva per tutti i soggetti della filiera dei trasporti il pagamento di qualsiasi somma in dipendenza di un contratto di trasporto di merci su strada con sistemi tracciabili ed escludendo i contanti – Dal 1° gennaio 2016 tali pagamenti possono essere effettuati in contanti sino alla somma di 2.999,99 euro.
L’operazione “frazionata”
la lettera v dell’articolo 1 del D.lgs. 231 definisce come segue l’operazione “frazionata”:
un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti nel presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi precisi per riternerla tale.
In termini molto semplici, per aggirare la normativa, si suddivide il pagamento di una somma superiore ai 2.999,99 euro in più tranches, in modo da poter pagare in contanti. Tale ipotesi non ricorre nel caso di trasferimento di somme che risulti da previo accordo tra le parti: ad esempio acquisto un motociclo per €. 4.000= (importo complessivamente superiore ai 2.999,99 euro) ed il contratto o l’ordine che sottoscrivo e che avrò cura di conservare e che costituisce prova dell’accordo tra le parti – prevede il versamento di una caparra di euro 1.500= (che potrò pagare in contanti) ed il pagamento alla consegna di 2.500 €. (che potrò pagare in contanti) – certo che se tra la data di corresponsione della caparra e la data di corresponsione del saldo trascorrono due giorni mi viene da sospettare che l’accordo tra le parti sia stato redatto ad hoc per aggirare la normativa, tant’è che il comma 1 dell’articolo 49 utilizza il termine “artificiosamente frazionati”.
Casistiche sulle operazioni frazionate
Faq pubblicate in precedenza sul sito del Ministero del Tesoro.
Avvertenze: note pubblicate quando il limite di pagamento in contanti era pari a 999,99 euro – il contenuto delle domande e delle risposte che seguono va ora considerato alla luce del limite di 2.999,99 €.
Anticipi e rimborsi spese ai dipendenti
Quali sono le modalità da adottare per l’assegnazione di una somma a titolo di anticipo/rimborso missione per attività lavorativa da effettuare in Italia o all’estero?
L’importo spettante al dipendente potrà essere erogato in denaro contante, per un importo pari o superiore al limite di legge, solo mediante intermediario autorizzato. In tale ipotesi il datore di lavoro provvederà a depositare, tramite bonifico o apposito ordine dispositivo all’intermediario, sul proprio conto corrente o su quello del dipendente, la somma stabilita con indicazione, nella causale dell’operazione di “erogazione a titolo anticipo missione a favore di …”. Ricorrendo tali requisiti il dipendente potrà prelevare la somma spettante anche per un importo superiore al limite di legge.
Prestazione professionale – trattamento ortodontico – rate
A fronte di una prestazione professionale (ad es. trattamento ortodontico) della durata di un anno viene chiesto il pagamento di un onorario di euro 1.200,00. È possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d’altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 100, regolarmente fatturati, senza incorrere in violazione considerato che gli importi dovuti afferiscono alla medesima prestazione ed il denaro contante complessivamente trasferito supera la soglia di legge?
Non è ravvisabile la violazione nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). Il trattamento ortodontico rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale in tal modo non incorrendo in violazione. Resta fermo, però, per tale ultima ipotesi (ossia pagamento rateale concordato) il potere dell’Amministrazione di valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato allo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
Fattura superiore ai 1.000 €. – Caparra in contanti
A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 1.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra?
Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 1.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
Si possono prelevare o versare in banca denaro contante di importo superiore a 1.000 euro?
Sì, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.
Pagamenti rateali
Quale è il significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49 ?
Nota: ora nel testo dell’articolo 49 non è più presente l’avverbio “complessivamente”.
L’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o superiore a 1.000 euro a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso, invece in cui il trasferimento considerato nel suo complesso consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
Nota DT79320 del 10 ottobre 2012 – Agenzie di Viaggio e Turismo
Confermando un orientamento ormai consolidato, la Nota indica che la soglia dei 1.000 euro di divieto al trasferimento dei contanti opera solo in relazione ad ogni singolo acconto, qualora il contratto preveda il pagamento dell’acconto del 25% previsto dall’art. 36 del Codice del Turismo e del residuo importo in forma rateale: in tale ipotesi la rateizzazione non è finalizzata ad eludere la previsione del citato art. 49 ma concordata tra venditore e cliente nel contratto sottoscritto nel quale è indicata la tempistica e l’importo delle singole rate (ovvio che occorrerà conservare la copia del contratto). Sia quindi l’anticipo che le singole rate, sino al saldo, potranno essere corrisposti in contanti, purché ciascun pagamento, si ribadisce previsto contrattualmente, sia inferiore alla soglia dei 1.000 euro.
Per maggiore chiarezza si riporta la seguente casistica relativa ad acquisto di pacchetto turistico valore di euro 4.000.
Anticipo del 25% pari ad euro 1.000
Pagamento NON in contanti – importo dell’anticipo superiore ai 999,99 euro
Rata del 28 febbraio 2013 prevista contrattualmente – euro 800
Pagamento in contanti – importo della rata inferiore alla soglia
Rata del 31 marzo 2013 prevista contrattualmente – euro 800
Pagamento in contanti – importo della rata inferiore alla soglia
Saldo del 30 aprile 2013 previsto contrattualmente – euro 1.400
Pagamento NON in contanti – importo del saldo superiore ai 999,99 euro
Quanto sopra si applica anche ai servizi turistici (ad es. biglietteria) effettuati dagli operatori in presenza di regolare contratto sottoscritto dal cliente e dal tour operator/agenzia di viaggio che contenga l’importo complessivo, le rate e la scadenza delle medesime: in assenza di tale contratto il pagamento in contanti non potrà essere effettuato dal cliente né accettato dal tour operator.
Peraltro è opinione del tutto personale che il frazionamento del pagamento debba essere, comunque, ragionevole e commercialmente corretto: in presenza di un regolare contratto per un pacchetto del valore complessivo di 3.600 euro che preveda il pagamento dilazionato in 4 versamenti da 900 euro ciascuno da effettuarsi ogni cinque giorni, si potrebbe ipotizzare che i pagamenti sono stati artificiosamente frazionati al fine di eludere il divieto sulle operazioni in contanti, specie se poi la maggior parte dei contratti sia stata stipulata dall’agenzia con dilazioni temporali più ampie.
Nota DT79320 del 10 ottobre 2012 – Liste Nozze
La Nota esamina quindi il caso delle liste nozze: parenti ed amici effettuano un versamento a valere per la prenotazione di un pacchetto turistico da parte degli sposi ed il contratto di vendita e la relativa fattura sarà intestata a questi ultimi.
L’Agenzia rilascerà a ciascun soggetto che versa il proprio contributo una ricevuta, che dovrà essere conservata dall’Agenzia per cinque anni unitamente alla fattura emessa nei confronti degli sposi (peraltro sarà utile che gli sposi conservino la documentazione, potendo essere l’acquisto del pacchetto turistico rilevante ai fini del loro redditometro, per eventualmente dimostrare che la spesa non è stata da loro sostenuta); in presenza di tale documentazione il limite per le operazioni in contanti è riferito al versamento di ogni singolo contributo, cioè qualora il singolo contributo sia inferiore ai 1.000 euro potrà essere versato in contanti.
Attenzione alle banconote da 500 e da 200 euro
Con un provvedimento del 3 aprile 2013 la Banca d’Italia ha fornito indicazioni in merito all’adeguata verifica della clientela per le Banche, le Poste Italiane spa, istituti di moneta elettronica, SGR, SICAV, società fiduciarie, agenti di cambio, mediatori creditizi etc.
La Banca d’Italia, a pagina 27 del provvedimento, sezione V dal titolo “Operatività con banconote di grosso taglio”, sottolinea che l’utilizzo di banconote di grosso taglio, intendendo per tali quelle da 500 e da 200 euro, presenta un maggior rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.
Nel caso quindi di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento e di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote da 500 e 200 euro per importi superiori ai 2.500 euro – indipendentemente dal fatto che l’operazione preveda oltre tale importo l’utilizzo di altri tagli; ad esempio un versamento (o prelevamento) di 3.500 euro con 5 banconote da 500 euro, due banconote da 200 euro e 12 banconote da 50 euro, le banconote di “grosso taglio” superano i 2.500 euro- i destinatari del provvedimento debbono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare le ragioni alla base di tale operatività che consentano di escludere la connessione delle operazioni stesse con fenomeni di riciclaggio e, in mancanza di ragionevoli motivazioni i destinatari si astengono dall’effettuare l’operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.
Ai sensi di quanto disposto dalla parte settima del provvedimento, le disposizioni del medesimo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Visuliazza il quaderno antiriciclaggio di dicembre 2016 dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia sull’utilizzo delle banconote di taglio elevato, LINK.
Obblighi del professionista
Qualora il professionista venga a conoscenza della violazione alle disposizioni sul trasferimento del denaro contante deve darne segnalazione ai sensi dell’articolo 51 al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Guardia di Finanza, entro 30 giorni.
Quindi il commercialista che redige la contabilità ordinaria di un cliente è tenuto a verificare che non siano riscontrabili operazioni in contanti superiori alla soglia dei 2.999,99 €. (e da qui l’obbligo di formazione del personale dipendente degli studi), così come se nel corso di una trattativa – poniamo per cessione di azienda – viene a conoscenza di una parte di corrispettivo che viene o sarà corrisposto per contanti.
La stessa segnalazione deve essere effettuata dai componenti il Collegio Sindacale, che è quindi tenuto a controllare quantomeno gli estratti conto per verificare il versamento o prelevamento di somme in contanti superiori alla soglia dei 2.999,99 €.
Avvertenze: le informazioni rese nel documento che segue non possono essere considerate alla stregua di norme o comportamenti di riferimento, ma analisi della normativa intesa all’illustrazione della materia e di spunto per le necessarie considerazioni e riflessioni: qualsiasi decisione sul comportamento e le procedure da assumere fa carico al professionista, il quale non può esimersi da compiti e responsabilità che solo a Lui competono, così come avviene, peraltro, nella normativa sul trattamento dei dati personali.
Fonte: http://www.studiofranco.eu