NUOVO ANTIRICICLAGGIO: deroga ai contanti per turisti stranieri

<br>Il limite per le transazioni in contanti, all’interno dell’Italia, è fissato in €. 2.999,99: in deroga a tale disposizione è possibile per il settore del commercio al minuto (inclusi ristoranti, alberghie etc.- vedasi la tabella che segue) e per le agenzie di viaggio e turismo vendere a cittadini stranieri, non residenti in Italia, beni e servizi entro il limite di 10.000 €. (sino al 4 luglio 2017 tale limite era fissato in 15.000 euro – articolo 3 del D.L. 16/2012 – ridotto da dal 4 luglio 2017 ad e. 10.000 a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 8, comma 15, del D.lgs. 25/5/2017 n. 90).
Alla data di redazione del presente documento la scheda sull’argomento, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, prevede ancora il limite di 15.000 euro, in vigore sino al 3/7/2017.
Nazionalità del turista straniero
L’acquirente del bene o servizio deve essere una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) ed abbia residenza al di fuori dell’Italia.
Adempimenti a carico del venditore
Il commerciante al minuto o l’agenzia di viaggio e turismo che prevede di realizzare tali vendite, deve preliminarmente comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, secodno quando disposto dal Provvedimento della stessa Agenzia del 23/3/2012 – PROVVEDIMENTO – MODELLO
Per gli adempimenti successivi rinviamo alla tabella che segue, nella quale sono aggiornati i nuovi limiti
Tabella riassuntiva degli adempimenti

1. A chi si rivolge la norma
Soggetti di cui all’art. 22 e 74 ter del D.P.R. 633/72:
soggetti non tenuti all’emissione della fattura (es.: commercianti al minuto, prestazioni alberghiere, ristoranti, ambulanti, etc.) e agenzie di viaggi e turismo

2. Adempimenti preliminari
Il soggetto che intende avvalersi della norma (es.: commerciante al minuto) dovrà preliminarmente inviare comunicazione  in via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo modalita’ e termini emanati con il provvedimento sopra indicato – nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi del conto corrente del commerciante sul quale saranno versati i contanti del turista straniero

3. Adempimenti in sede di vendita
Il commerciante dovra’: 
– acquisire copia del passaporto del turista straniero
– acquisire autocertificazione del turista straniero redatta ai sensi art. 47 del DPR 445/2000 nella quale il turista dichiara di non essere cittadino italiano, ne’ cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea ne’ dello spazio economico europeo e di avere la residenza al di fuori dello stato italiano

4. Riscossione in contanti
All’atto della vendita il commerciante incassa somme in contanti superiori ai 3.000 euro – ( ma comunque non superiori ai 10.000 euro)

5. Entro il giorno feriale successivo alla riscossione del contante
Il commerciante deve versare su un conto corrente bancario a lui intestato – quello indicato nella comunicazione di cui al precedente punto 2 –  (non può “trattenere” le somme in cassa) le somme in contanti e consegnare alla banca fotocopia della comunicazione telematica inoltrata all’agenzia delle entrate di cui al precedente punto 2.

 

Fonte: http://www.studiofranco.eu