06 Ago Abolizione Equitalia dal 1 Luglio: cosa cambia per la riscossione
Si avvicina una data importante per il settore della riscossione.<br>Come ampiamente annunciato infatti dal 1 Luglio 2017 Equitalia non sarà più operativa, sostituta da un’apposita sezione dell’Agenzia delle Entrate (“Agenzia delle entrate-riscossione”) che subentra in tutto e per tutto nelle sue funzioni, con utilizzo degli stessi strumenti e normative, ed anzi con poteri potenziati. Anche tutti i riferimenti normativi relativi ai concessionari od agenti della riscossione si intendono fatti, dal 1/7/2017, al nuovo ente (1).
L'”Agenzia delle entrate-riscossione”, come Equitalia, si occuperà tipicamente della riscossione delle tasse nazionali (Irpef, Irap, Ires, etc.), ma al pari di Equitalia potrà anche svolgere attivita’ di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e Province e delle societa’ da essi partecipate, essendo a tutti gli effetti un agente della riscossione con relativi poteri.
Il particolare i Comuni sono coinvolti in questo cambiamento da una normativa che impone loro di scegliere se affidare la riscossione delle proprie entrate al nuovo ente oppure occuparsene direttamente anche affidando il servizio a società private, tramite utilizzo dell’ingiunzione fiscale.
Le suddette novità hanno praticamente confermato le disposizioni del 2011 sulla cessazione delle attività di Equitalia come riscossore per i Comuni, e sull’obbligo per gli stessi di riscuotere direttamente le proprie entrate tramite ingiunzione fiscale, disposizioni peraltro mai entrate in vigore perché costantemente rimandate (2).
Da Luglio quindi si potrà ricevere, a fronte di mancati pagamenti di tasse nazionali e locali o multe, un’ingiunzione fiscale emessa da un Comune o da una società privata delegata, oppure una cartella esattoriale o un avviso di accertamento esecutivo emessi dalla nuova "Agenzia delle entrate-riscossione".
Attenzione però perché nulla cambia dal punto di vista pratico, come “potere” esecutivo di questi atti che consentono, al pari di quelli emessi da Equitalia, l’accesso a forme di riscossione coattiva quali l’iscrizione di un fermo amministrativo, di un’ipoteca, di un pignoramento, etc.
In più il nuovo ente di riscossione nazionale potrà accedere per legge a tutte le banche dati a cui ha già accesso per altri fini (anagrafe tributaria e banche dati dell’INPS) e mettere in atto misure cautelari in casi particolari, quindi in realtà la riscossione risulterà più diretta e potente.
All’ingiunzione fiscale in particolare, nonostante sia emessa secondo i dettami di una normativa piuttosto vecchia (Regio decreto 639/1910), è stata affiancata la normativa di riscossione coattiva delle cartelle esattoriali (Dpr 602/1973 Titolo II). Quello che cambia semmai sono alcuni aspetti inerenti l’atto, per esempio il termine di pagamento (per la cartella variabile da 30 a 60 giorni a seconda del tipo di debito e per l’ingiunzione 60 giorni), i costi, la possibilità di rateizzare, etc.
Anche a livello giuridico il nuovo riscossore subentra ad Equitalia in tutti i rapporti attivi e passivi, quindi gli eventuali ricorsi fatti dopo il 1 Luglio 2017 vanno proposti nei confronti di “Agenzia delle entrate-riscossione” pur se riguardano un atto notificato da Equitalia.
(1) Dl 193/2016 convertito nella Legge 225/2016 artt.1/2/3
(2) DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011 art.7 comma 2 lettera gg-ter
di Rita Sabelli
Fonte: http://www.aduc.it