Visto di conformità e versamenti f24 – D.l. 24/4/2017 – Ris. 4/5/17 57/E

Il D.L.  24/4/2017 n. 50 ha apportato modificazioni relative al visto di conformità ed alle modalità di versamento con i modelli F24: di seguito, in schema, le modifiche intervenute, aggiornate a seguito dell’emanazione della risoluzione n. 57/E del 4/5/2017.<br>Decreto Legge 24/4/2017 n. 50 su G.U. 95 del 24/4/2017
entrata in vigore: 24/4/2017 (art. 67)
Risoluzione agenzia entrate 4/5/2017 n. 57/E

COMPENSAZIONI E VISTO DI CONFORMITA’ – IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP
articolo 3 c. 1 – modifiche all’articolo 3 comma 574 Legge 27/12/2013 n. 147

Limite ANNUO di utilizzo in compensazione di crediti per imposte sui redditi e addizionali, Irap, imposte sostitutive etc.
sino a €. 5.000
senza visto di conformità
da €. 5.001
con visto di conformità

La risoluzione n. 57/e del 4/5/2017 indica che per le dichiarazioni presentate entro il 23 aprile scorso (ad esempio le dichiarazioni iva presentate in febbraio) con compensazione sino al limite precedente di euro 15.000= il contribuente potrà procedere a compensazione sino a tale somma senza apposizione del visto di conformità.

Per le dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile scorso (esempio: dichiarazione iva tardiva presentata nei 90 giorni, oppure dichiarazioni integrative) si applicherà invece il nuovo limite di 5.000= euro per effettuare la compensazione senza visto di conformità.

COMPENSAZIONI E VISTO DI CONFORMITA’ – IVA
articolo 3 c. 2 – modifiche all’articolo 10 comma 1 lett. a del D.L. 78/2009

Limite ANNUO di utilizzo in compensazione del credito iva annuale
sino a €. 5.000
senza visto di conformità
Solo per Start Up
sino a €. 50.000
da €. 5.001
con visto di conformità
Solo per Start Up
da €. 50.001

COMPENSAZIONI – art. 3 c. 4
modifiche all’articolo 1 c. 422 della Legge 30/12/2004 n. 311
Ai sensi dell’articolo 1 comma 421 della Legge 311/2004 per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte anche in compensazione l’Ufficio può emanare atto di recupero, con sanzioni ed interessi. Per il pagamento di tale atto non è possibile avvalersi della compensazione.

VERSAMENTI CON MODELLO F24 – SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
articolo 3 c. 3 modifiche all’articolo 37 comma 49 bis del D.L. 223/2006

CON COMPENSAZIONE DI CREDITI DI QUALSIASI GENERE E PER QUALSIASI IMPORTO
Utilizzo unicamente di canali telematici

ENTRATEL (F24 web)

FISCONLINE (F24Online)

Intermediario abilitato (es. commercialista)

Internet Banking

Presentazione cartacea

La risoluzione 57/E del 4/5/2017 indica che il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici nel caso di compensazioni da parte di titolari di partita iva inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017.

VERSAMENTI CON MODELLO F24 – SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

CON SALDO ZERO PER EFFETTO DI COMPENSAZIONI
Utilizzo unicamente di canali telematici

ENTRATEL (F24 web)

FISCONLINE (F24Online)

Intermediario abilitato (es. commercialista)

Internet Banking

Presentazione cartacea

CON SALDO MAGGIORE DI ZERO CON COMPENSAZIONI
ENTRATEL (F24 web)

FISCONLINE (F24Online)

Intermediario abilitato (es. commercialista)
Internet Banking

Presentazione cartacea

VERSAMENTO DI QUALSIASI IMPORTO SENZA COMPENSAZIONI

ENTRATEL (F24 web)

FISCONLINE (F24Online)

Intermediario abilitato (es. commercialista)
Internet Banking

Presentazione cartacea a Banche – Poste)

Nessun divieto

L’ Autore, nell’assicurare di aver prestato la massima cura nella redazione del presente documento, non è responsabile di eventuali errori e/o danni conseguenti alle interpretazioni e/o indicazioni fornite nel presente documento.

Fonte: http://www.studiofranco.eu