D.L. 50/2017 – Detrazione dell'Iva e riflessi sul reddito per cassa dei semplificati

L’articolo 2 del D.L. 50 del 24/04/2017 introduce modificazioni alla normativa IVA in materia di detrazione dell’iva sugli acquisti, andando a modificare il comma 1 dell’articolo 19 e dell’art. 25 del D.P.R. 633/72, come segue:<br>Nuovo testo dell’articolo 19 c. 1 del D.P.R. 633/72
(come modificato dall’articolo 2 del D.L. 50 del 24.4.2017) – in vigore dal 24/04/2017

1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Nuovo testo dell’articolo 25 c. 1 del D.P.R. 633/72
(come modificato dall’articolo 2 del D.L. 50 del 24.4.2017) – in vigore dal 24/04/2017

1. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. 

Considerato che l’articolo 67 del D.L. 50/2017 prevede che le disposizioni del medesimo entrano in vigore dallo stesso 24/4/2017 (data di pubblicazione sulla G.U.), si ipotizzano le seguenti casistiche:

fatture datate 2015 o 2016
Detrazione dell’iva qualora vengano registrate entro il 23 aprile 2017

 
Iva indetraibile se registrate dal 24 aprile 2017 compreso in poi

fatture datate 2017
Detrazione dell’iva qualora vengano registrate entro il 31 dicembre 2017

 
Iva indetraibile qualora vengano registrate nel 2018

Il reddito “per cassa” delle contabilità semplificate

Una delle modalità di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata (che rammentiamo avviene con il criterio di “cassa” dal 2017 – consulta la ns. newsletter 4/2017 redatta in precedenza) era rappresentata dalla tenuta dei soli registri iva con la presunzione che la data di registrazione della fattura fosse uguale a quella di incasso o pagamento.

In termini semplici potevo quindi scegliere di registrare parte delle fatture di acquisto di dicembre 2017 a dicembre 2017 od a gennaio 2018, in modo da “pilotare” – del tutto legittimamente – i costi (specie nel 2017, anno in cui le rimanenze iniziali di magazzino costituiscono integralmente costo e le rimanenze finali del 2017 non costituiscono elementi positivi di reddito): tale comportamento non avrebbe avuto alcuna conseguenza sulla detrazione iva delle fatture di acquisto, questo però sino all’emanazione del D.L. 50/2017.

A seguito dell’emanazione del D.L. 50 nel 2017 potrò comunque decidere di registrare fatture datate 2017 nel 2018 perdendo però la detrazione dell’iva su tali fatture.

Mi sia concesso di commentare che trascorsi quattro mesi dall’introduzione delle modifiche per la determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata con il criterio di cassa non è possibile modificare le regole del gioco, atteso che gli assistiti hanno scelto di adottare un criterio contabile con le regole in vigore al momento della scelta e non potendo sicuramente prevedere che quattro mesi dopo il croupier modificasse quella che sembra essere diventata una roulette fiscale del tutto italiana, dove tutto ormai è incerto.
Note: per maggior comprensibilità sono stati utilizzati termini quali “fatture datate” etc. l’ Autore, nell’assicurare di aver prestato la massima cura nella redazione del presente documento, non è responsabile di eventuali errori e/o danni conseguenti alle interpretazioni e/o indicazioni fornite nel presente documento.

Fonte: http://www.studiofranco.eu