Nuovo antiriciclaggio: la segnalazione di operazioni sospette

<br>L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) non è correlato ad alcuna soglia e si applica quindi a prescindere dal valore dell’operazione.
L’articolo 48 del decreto prevede l’adozione di procedure e sistemi interni affinché anche dipendenti e collaboratori effettuino una prima valutazione delle operazioni richiamando quanto già indicato in altri documenti circa la formazione del personale di studio.
Si rammenta che l’articolo 42 prevede che i soggetti che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela si astengono dall’instaurare, eseguire o proseguire il rapporto, la prestazione professionale e valutano se effettuare una SOS alla UIF a norma dell’articolo 35. In ogni caso i dati del segnalante vengono tutelati e non rivelati ad altri soggetti.
Le disposizioni sulla SOS – articolo 35 del decreto

quando inviare la segnalazione
prima di compiere l’operazione

in base a quali elementi
considerazioni
indizi
quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le operazioni rientrino nell’ambito di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa. Il sospetto e’ desunto dalle caratteristiche, dall’entita’, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita’ economica e dell’attivita’ svolta dal soggetto cui e’ riferita, in base agli elementi acquisiti.
Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
Link indicatori di anomalia UIF (vedasi il DM 16/4/2010)

cosa contiene la segnalazione
i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto; al segnalante è fatto obbligo di collaborare con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni

e il segreto professionale?
le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilita’ di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell’attivita’ criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l’attivita’ illegale sia stata realizzata

devo informare il cliente della segnalazione?
l’articolo 39 dispone che è fatto divieto al segnalante di dare comunicazione al cliente o a terzi della segnalazione e delle eventuali successive richieste formulate dalla UIF (il comma 4 ammette che il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la prestazione in forma associata ed il successivo comma 5 ammette che il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti relativamente ad operazioni relative allo stesso cliente od alla stessa operazione)
vedi infra la sanzione

quando non è dovuta
l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorita’ giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualita’ di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso

come si effettua la segnalazione?
Con circolare prot. 0005565 – informativa n. 29/2017 il CNDCEC ha informato gli iscritti che, a seguito di protocollo di intesa stipulato con la UIF è stato attivato il servizio on line per effettuare la segnalazione di operazioni sospette. Si consiglia di procedere alla preventiva registrazione al sito, anche in assenza di segnalazioni da effettuare.

Sanzioni

Tipologia di violazione
Sanzioni

Violazioni del segnalante al divieto di informare il cliente o terzi dell’avvenuta segnalazione
articolo 35 c. 4
Salvo che costituisca più grave reato
arresto da 6 mesi ad 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro

Omessa segnalazione di operazioni sospette
Art. 58 c. 1
Salvo che il fatto costituisca reato
Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro

Sanzioni accessorie – art. 66 c. 1
Nel caso di violazioni gravi – ripetute o sistematiche
Costituiscono presupposto per l’applicazione di sanzioni disciplinari – l’interdizione non può essere inferiore ai due mesi e superiore ai 5 anni

Link al sito Uif per la segnalazione di operazioni sospette. Clicca qui.

Fonte: http://www.studiofranco.eu