12 Set Imprese sociali cooperative sociali e Onlus
Alle imprese sociali, alle cooperative sociali o aventi qualifica di ONLUS possono essere concessi, a fronte di programmi d’investimento coerenti con le rispettive finalità istituzionali, finanziamenti agevolati, associati obbligatoriamente a finanziamenti bancari ordinari, e, in alcuni casi, contributi non rimborsabili. Le domande potranno essere presentate, previo ottenimento da una delle banche finanziatrici convenzionate della delibera di finanziamento, a partire dal 7 novembre prossimo.
Con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 luglio 2017 sono stati, infatti, individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e fornite, fra l’altro, indicazioni utili per la migliore attuazione della misura a sostegno dell’economia sociale.
In data 28 luglio 2017 è stata inoltre sottoscritta la Convenzione fra il Ministero, l’ABI e CDP che, oltre a specificare aspetti puntuali della disciplina del finanziamento bancario e del connesso finanziamento agevolato, detta le regole affinché possano aderire alla stessa Convenzione le banche che intendono assumere il ruolo di “banche finanziatrici”, fra le quali le imprese sceglieranno la banca cui in primis dovranno rivolgersi per ottenere, previa valutazione del merito di credito, la delibera di finanziamento con l’evidenziazione dei positivi impatti socio ambientali del programma, da allegare alla domanda di agevolazione.
Con i due atti posti in essere il 26 e il 28 luglio 2017 si è chiuso il complesso iter dettato dalla legge per l’utilizzazione delle risorse del FRI e, grazie alla messa a punto delle disposizioni di dettaglio e degli schemi di domanda con i relativi allegati, contenuti nel decreto direttoriale del 26 luglio 2017, le imprese potranno proporre le istanze di agevolazione al Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvarrà del supporto dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (INVITALIA) per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misura.
Con la procedura a sportello adottata dalla misura, le domande potranno essere trasmesse al Ministero a partire dal 7 novembre 2017, data che si è ritenuta congrua per consentire alle banche di aderire alla Convenzione e alle imprese di mettere a punto i propri programmi e di ottenere le valutazioni della banca finanziatrice da allegare alla domanda di agevolazione.
Ricordiamo che, per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, con decreto ministeriale 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento delle finalità di utilità sociale e degli interessi generali.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le seguenti tipologie di imprese:
- imprese sociali costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006 e successive modifiche,
- cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n. 381/1991,
- società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997. L’intervento prevede la concessione di aiuti ai sensi dei regolamenti europei “de minimis”, da erogare sotto forma di finanziamenti agevolati per programmi di investimento delle predette imprese in qualunque settore, purché coerenti con le relative finalità istituzionali.
La copertura degli oneri per la concessione dei finanziamenti agevolati è posta a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito dalla legge n. 311/2004 presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP).
Il CIPE ha assegnato alla misura 200 milioni delle risorse del FRI.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto direttoriale del 26 luglio 2017 clicca qui.