Agevolazione IRPEF 2017/2019 per il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale

<br>La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che, per il triennio 2017-2019, i redditi dominicali e agrari conseguiti da persone fisiche che hanno i requisiti di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritti alla previdenza agricola, non vanno computati ai fini della determinazione del reddito IRPEF. Si tratta di un’agevolazione volta a sostenere il settore in un periodo di crisi, diretta specificamente a questi soggetti.

L’Agenzia Entrate, con la sua circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, ha chiarito che in base al tenore letterale della norma il beneficio fiscale è riconosciuto solo alle persone fisiche che producono redditi dominicali e agrari. Dunque, i soci di s.n.c. e s.a.s. che hanno esercitato l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale (ex art. 1 c. 1093 L. 296/2006) non possono usufruire di questa agevolazione perché il reddito così determinato rimane reddito d’impresa (come prevede il DM 213/2007).

Tuttavia possono usufruire del beneficio fiscale anche le società semplici che imputano per trasparenza ai soci persone fisiche (aventi i requisiti di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) i propri redditi fondiari.