27 Set Il fermo del veicolo nella riscossione a mezzo ruolo
L’agente della riscossione può iscrivere il fermo sul veicolo del contribuente, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella: vizi, modalità e termini di impugnazione<br>1. Il fermo del veicolo: le norme
2. Casi di invalidità del fermo
3. Come contestare il fermo
4. Cancellazione del fermo
IL FERMO DEL VEICOLO: LE NORME
L’Agente della riscossione ha il potere di iscrivere il fermo dei beni mobili registrati (ad esempio i veicoli) di proprietà del debitore, in forza dell’articolo 86[1] del D.P.R. 602/73.
Il fermo è un provvedimento amministrativo di natura cautelare che impedisce, durante il periodo in cui opera, l’utilizzo del bene.
In altre parole, un veicolo sottoposto a fermo non può legalmente circolare.
Se la pubblica autorità (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia municipale, Guardia di Finanza) dovesse reperire in circolazione il mezzo, dovrebbe:
– elevare una contravvenzione all’utilizzatore, sanzionando la violazione, ai sensi dell’articolo 214, comma 8[2], del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;
– emettere l’immediata disposizione di custodia forzata del mezzo;
– avvisare l’Agente della Riscossione, che abbia iscritto il fermo, del reperimento, affinché, tramite un proprio Ufficiale incaricato, provveda ad elevare il pignoramento del bene, ed a nominarne un custode.
La procedura per l’iscrizione del fermo è stabilita con decreto ministeriale (attualmente si applica il decreto del 7 settembre 1998, n. 503).
Le fasi per l’iscrizione del fermo
1. L’Agente della Riscossione, di propria iniziativa, o su segnalazione dell’ente impositore, acquisisce la notizia della proprietà del bene in capo al contribuente moroso.
2. Successivamente, lo stesso Agente della Riscossione richiede al pubblico registro nel quale il bene si presume iscritto, una certificazione che ne attesti la persistente proprietà in capo al soggetto debitore.
3. In caso di accertamento della proprietà in capo al debitore, l’Agente della Riscossione, con proprio provvedimento, ha il potere di disporre direttamente il fermo amministrativo del veicolo.
4. L’Agente della Riscossione invia al contribuente una comunicazione preventiva (cosiddetto “preavviso di fermo”), mediante la quale concede un termine di venti giorni per l’effettuazione del saldo delle pendenze tributarie interessate dal provvedimento stesso.
5. In carenza di pagamento delle somme richieste, si provvede all’iscrizione nel pubblico registro pertinente, trasmettendo a questo, l’originale del provvedimento stesso, unitamente ad una nota di trascrizione.
6. L’avvenuta iscrizione è comunicata anche alla Direzione regionale delle entrate ed alla Regione.
7. In caso di pagamento del debito da parte del contribuente, l’Agente trasmette al contribuente proprietario del veicolo fermato, il suo assenso alla cancellazione del provvedimento per sopravvenuta estinzione del debito garantito.
8. Il contribuente, munito del provvedimento di revoca, dovrà, infine, recarsi presso il pubblico registro competente per chiedere la cancellazione della trascrizione, corrispondendo i relativi diritti.
CASI DI INVALIDITA’ DEL FERMO
Indichiamo, a titolo esemplificativo, i casi più frequenti di invalidità del fermo:
– mancata notifica della cartella
– mancata comunicazione del preavviso di fermo
– mancata notifica dell’intimazione di pagamento
Mancata notifica della cartella
Presupposto del fermo è certamente l’invio della cartella esattoriale.
Se la cartella non è stata notificata (si fa riferimento sia al caso di assoluta mancanza della notifica sia al caso di invalidità della notifica), il fermo è certamente nullo, per violazione degli articoli 50 e 86 del D.P.R. n. 602/73.
Mancata comunicazione del preavviso di fermo
Come abbiamo accennato sopra, l’Agente della Riscossione, prima di iscrivere il fermo del veicolo, deve inviare al contribuente un “preavviso”, con il quale gli concede un termine di venti giorni per pagare, avvertendolo che in mancanza di pagamento si procederà all’effettiva iscrizione del fermo.
La mancata comunicazione del preavviso è motivo di nullità del fermo.
Mancata notifica dell’intimazione di pagamento
Nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, il fermo deve essere preceduto dalla notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’articolo 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973.
Va evidenziato che tale assunto non è un dato pacifico ma è frutto di un’interpretazione giurisprudenziale.
Nel senso indicato, si è pronunciata, ad esempio, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 137/03/09, secondo cui la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla detta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere.
COME CONTESTARE L’ISCRIZIONE DEL FERMO
L’iscrizione del fermo può essere impugnata dinanzi al Giudice competente.
Per individuare il Giudice competente, i termini e le modalità dell’impugnazione, bisogna fare delle distinzioni in base alla tipologia del credito su cui si fonda il fermo ed al tipo di vizio che si vuole eccepire.
Per semplificare, abbiamo predisposto una tabella sintetica.
Tipo di credito
Tipo di vizio
Termini per ricorrere
Giudice competente
sanzioni amministrative
merito
30 giorni (artt. 22 e 22 bis L. 689/81)
Giudice di pace (3)
vizi propri del fermo
20 giorni (art. 617 c.p.c.)
Tribunale ordinario
diritto di procedere in via esecutiva
senza un termine (art. 615 c.p.c.)
Giudice di pace (3)
contributi
merito
40 giorni
Tribunale del lavoro
vizi propri del fermo
20 giorni (artt. 617 e 618 bis c.p.c.)
Tribunale del lavoro
diritto di procedere in via esecutiva
senza un termine (artt. 615 e 618 bis c.p.c.)
Tribunale del lavoro
tributi
qualsiasi vizio
60 giorni (art. 19, co. 1, lett. e-bis, D.lg. 546/92)
Commissione tributaria provinciale
crediti diversi da quelli su indicati
merito
30 giorni
Tribunale ordinario
vizi propri del fermo
20 giorni (art. 617 c.p.c.)
Tribunale ordinario
diritto di procedere in via esecutiva
senza un termine (art. 615 c.p.c.)
Tribunale ordinario
I termini sopra indicati sono previsti a pena di decadenza.
Se il fermo riguarda una pluralità di crediti di diversa natura (tributi, sanzioni amministrative, crediti previdenziali, etc.) bisognerà proporre tante azioni quante sono le diverse Autorità competenti.
Precisiamo ulteriormente:
riguardo i vizi attinenti il merito del credito, è possibile eccepirli solo se non si è ricevuta regolare notifica della cartella e dell’eventuale verbale di accertamento presupposti.
per vizi propri del fermo si intendono, ad esempio: mancata comunicazione del preavviso; mancata indicazione del responsabile del procedimento; mancata notifica dell’intimazione di pagamento.
i vizi che incidono sul diritto di procedere in via esecutiva sono, ad esempio: prescrizione del credito sopravvenuta alla notifica della cartella; avvenuto pagamento; mancata notifica della cartella presupposta.
CANCELLAZIONE DEL FERMO
Il contribuente ha diritto alla cancellazione del fermo nei seguenti casi:
– quando ha pagato interamente il debito successivamente all’iscrizione del fermo
– quando ha pagato interamente il debito prima dell’iscrizione del fermo
– quando ha ottenuto una sentenza che annulla il provvedimento di fermo
– quando ha ottenuto una sentenza che annulla le cartelle presupposte al fermo
– quando ha ottenuto una sentenza che dichiara non dovuto il credito preteso dall’Agente della riscossione (ad esempio, perchè prescritto)
– quando ha ottenuto lo sgravio o discarico del debito da parte dell’Ente creditore
– nel caso di vendita del veicolo anteriore all’iscrizione del fermo
Nel caso indicato al precedente punto 1 (pagamento del debito dopo l’iscrizione del fermo), la cancellazione del fermo avviene a cura e spese del contribuente (in quanto è dipesa da un suo inadempimento).
Pertanto, dopo che il contribuente ha effettuato il pagamento del debito presso gli sportelli dell’Agente della riscossione, dovrà recarsi presso gli uffici del PRA (o presso una delegazione ACI) e presentare una specifica richiesta di cancellazione.
Il contribuente dovrà produrre i seguenti documenti:
– il provvedimento di revoca del fermo in originale, contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione (questo provvedimento viene rilasciato dall’Agente della riscossione al momento del pagamento);
– il certificato di proprietà (C.d.P.), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
– il modello NP-3 (se non si utilizza il C.d.P. come nota di richiesta).
– Le spese per la cancellazione del fermo sono a carico del contribuente.
In particolare dovrà versare al PRA l’imposta di bollo, pari a € 32,00 (se si utilizza il retro del C.d.P. come nota di richiesta) oppure € 48,00 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta).
A seguito dell’esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato un nuovo certificato di proprietà.
Negli altri casi, indicati ai precedenti punti da 2 a 7, in cui essenzialmente l’iscrizione del fermo è dipesa da un errore dell’Ente o dell’Agente della riscossione, il contribuente non è tenuto ad alcun adempimento e non dovrà recarsi al PRA (o all’ACI).
In questi casi, infatti, poichè l’errore è imputabile all’Amministrazione o all’Agente della riscossione, sarà quest’ultimo a provvedere a propria cura e spese alla cancellazione del fermo, inoltrando direttamente una richiesta al PRA.
Note
1. L’articolo 86 prevede:
“1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo”.
2. L’articolo 214, comma 8, prevede:
“Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 731 a euro 2.928. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo”.
3. È invece competente il Tribunale per le sanzioni previste dall’art. 22 bis della L. 689/81, secondo cui:
“Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia; di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; di previdenza e assistenza obbligatoria; urbanistica ed edilizia; di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; di igiene degli alimenti e delle bevande; di società e di intermediari finanziari;tributaria e valutaria.
L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni (€ 15.493,71);quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni (€15.493,71);quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge”.
Osservatorio legale di Antonella Pedone
Fonte: http://www.aduc.it