Decurtazione ACE in caso di acquisto titoli

<br>La legge di bilancio 2017 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) che riducono l’entità dell’agevolazione ed operano una razionalizzazione del sistema al fine di adeguare l’incentivo al mutato assetto delle condizioni di mercato.

In particolare, per effetto del nuovo comma 6-bis dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011, è prevista la decurtazione della variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Questa previsione riguarda la generalità delle imprese (anche non aventi legami di gruppo), con la sola esclusione di banche e imprese di assicurazione; ciò poiché l’investimento mobiliare rientra tra le attività “tipiche” esercitate dalle stesse.

La fattispecie dell’investimento in titoli, non ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione mediante interpello contenute nell’articolo 10 del decreto 14 marzo del 2012, è sostanzialmente una norma di sistema per la determinazione del beneficio ACE e pertanto la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio.

La finalità del legislatore non è stata quella di inserire una disposizione antielusiva, ma di favorire taluni investimenti al fine di stimolare la capitalizzazione finalizzata agli investimenti produttivi o alla riduzione del debito.