Mancato versamento del mantenimento al coniuge: Fondo di solidarietà

Se il coniuge non riceve il mantenimento dovuto, può fare domanda al Fondo di solidarietà per l’anticipazione dell’assegno.<br>La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 414, 415 e 416 ha istituito in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017 il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto gli alimenti da parte dell’altro coniuge.
Attraverso questo Fondo, il coniuge bisognoso potrà ottenere l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno.
Requisiti per accedere al Fondo
Può accedere al Fondo il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del Codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.
Affinchè si possa ritenere sussistente lo stato di bisogno, è necessario che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità sia inferiore o uguale ad € 3.000.
Come si presenta la domanda
La domanda deve essere depositata nella cancelleria del tribunale del luogo dove il coniuge in stato di bisogno ha la residenza.
L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
il codice fiscale;
l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso e’ maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge;
l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’articolo 156, sesto comma, del codice civile;
l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;
l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza;
la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni. Quando dalla DSU ovvero dalla dichiarazione dei redditi risulta che tra i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente alla presentazione della stessa vi sono assegni di mantenimento dovuti dal coniuge e non percepiti in tutto o in parte, gli importi relativi devono essere indicati separatamente nell’istanza ai fini della detrazione degli stessi per la determinazione dell’ISEE.

All’istanza devono essere allegati a pena di inammissibilità:

copia del documento di identità del richiedente;
copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili;
l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva.

di Antonella Pedone

Fonte: https://www.aduc.it