NIENTE PIù "FALLIMENTI" MA "PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI"

L’11 ottobre è stato approvato in Senato il testo definitivo della Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30-10-2017.
La nuova norma, tra l’altro, prevede l’abbandono della tradizionale espressione “fallimento”, che viene sostituita da “procedura di liquidazione giudiziale dei beni”. In essa si innesta una possibile soluzione concordataria e viene prevista la completa liberazione dei debiti, entro un tempo massimo di 3 anni dall’apertura della procedura.
Questo con l’intento di evitare, a seguito della dichiarazione del fallimento da parte dell’imprenditore, le possibili conseguenze negative che andrebbero ad incidere sulle possibilità di avviare una nuova attività.

Fonte: https://www.giustizia.it