17 Nov I chiarimenti dell'Agenzia Entrate sulle nuove regole in tema di Split Payment: l'ambito soggettivo – le società
Con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972.<br>L’art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato la disciplina del cosiddetto “Split Payment” con effetti a partire dal 1° luglio 2017.
Per definire le modalità di applicazione della nuova disciplina si sono susseguiti nei mesi diversi decreti: il DM del 27 giugno 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 il 30 giugno 2017), il DM del 13 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 il 24 luglio 2017); il quadro normativo è stato infine ulteriormente modificato dal DL 148 del 16 ottobre 2017, ma in questo ultimo caso con effetti a partire dal 1° gennaio 2018.
Sotto un profilo soggettivo la modifica normativa ha operato un ampliamento individuando due macro categorie di soggetti destinatari della disciplina: i soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione (o da questa controllati) e le società quotate.
Per quanto riguarda i soggetti rientranti nella Pubblica Amministrazione, questi sono da individuare in quei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l’obbligo di emettere la fattura in modalità elettronica.
Si ricorda che in materia di fatturazione elettronica il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze aveva fornito chiarimenti con la circolare n. 1 del 9 marzo 2015, individuando quali destinatari della norma:
i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001;
i soggetti indicati ai fini statistici dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 196/2009 e le Autorità indipendenti;
le Amministrazioni autonome ex art. 1, comma 2019, della L. 244/2007.
Per meglio individuare le PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti si deve fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), www.indicepa.gov.it.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica altresì ad operazioni effettuate nei confronti delle società controllate dalla PA centrale e locale e delle principali società quotate nella Borsa italiana; i soggetti coinvolti sono le società:
a) controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri attraverso il controllo di diritto o di fatto (art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, c.c.);
b) controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni attraverso il controllo di diritto (art. 2359, primo comma , n. 1, c.c.);
c) controllate direttamente o indirettamente attraverso il solo controllo di diritto (art. 2359, primo comma , n. 1, c.c.) delle società a controllo pubblico di cui alle precedenti lett. a) e b), anche se quotate;
d) quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana
Per individuare correttamente i soggetti per cui trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, in versione definitiva, in data 31 ottobre 2017.
Vi sono anche dei soggetti esplicitamente esclusi dalla disciplina, si tratta delle strutture organizzative preposte dall’ordinamento giuridico all’amministrazione di beni demaniali collettivi, ossia di beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico destinati al godimento in modo indiviso e caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in via generale, nell’inalienabilità, inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo di favore di collettività.
Il DL 24 aprile 2017, n. 50 aveva previsto, ai fini della corretta esecuzione degli adempimenti da parte dei fornitori, che a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i commettenti dovevano rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le diposizioni sulla scissione dei pagamenti.
A seguito della pubblicazione definitiva degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della disciplina non vi è più utilità per il fornitore di richiedere l’attestazione. L’eventuale attestazione, infatti, deve coincidere con quanto indicato negli elenchi; qualora ne fosse in contrasto è da ritenersi priva di effetti giuridici.