27 Nov La riforma del diritto fallimentare. Cosa cambierà
Lo scorso 14 novembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 155/2017 che delega il Governo a riformare il sistema delle procedure concorsuali, delle procedure di composizione della crisi e dei privilegi e delle garanzie nel termine di dodici mesi. I criteri in essa indicati forniscono informazioni sulle diverse novità in arrivo in materia.<br>In primo luogo il fallimento cambierà denominazione diventando “liquidazione giudiziale”, anche se saranno mantenute le fattispecie dei reati fallimentari.
In secondo luogo, non sarà più possibile la dichiarazione di fallimento d’ufficio
La riforma dovrà introdurre una norma che definirà cosa si intende per stato di crisi, ovvero probabilità di futura insolvenza, distinguendola espressamente dalla nozione di insolvenza, che verrà conservata nell’ordinamento giuridico.
Un altro cambiamento riguarderà l’ambito processuale. Verrà introdotta una procedura per l’accertamento dello stato di crisi, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 LF, con possibilità di azione da parte del pubblico ministero e degli organi di controllo e vigilanza sull’impresa. Inoltre verrà armonizzato il regime delle impugnazioni per i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziaria e di omologazione del concordato.
Successivamente la legge delega manifesta l’intenzione del legislatore di assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o insolvenza non solo gli imprenditori commerciali non piccoli, ma ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, professionista, piccolo imprenditore (anche agricolo) e consumatore. Saranno esclusi da questo procedimento i soli enti pubblici. La legge delega prevede che la procedura dovrà essere differenziata a seconda della tipologia di soggetto ma, nel caso dei piccoli imprenditori (coloro che presentano parametri dimensionali inferiori a quelli indicati nell’art. 1 LF), dovrà essere simile a quella di sovra indebitamento per debitori civili, professionisti e consumatori.
Un altro principio contenuto nella legge delega riguarda la competenza territoriale (dunque il Tribunale competente per la procedura di crisi/insolvenza), per la quale la nozione di “centro degli interessi principale del debitore” dovrà essere ridefinita in conformità all’ordinamento dell’Unione Europea.
La riforma dovrà dare priorità di trattazione alle proposte che prevedono il risanamento della situazione debitoria del soggetto, al fine di prevenire il ricorso alla procedura di liquidazione giudiziale e preservare la continuità aziendale.
Un punto specifico della legge è stato dedicato alla notifica dei provvedimenti di apertura della procedura di accertamento dello stato di crisi; nel caso in cui il debitore sia un professionista o un imprenditore, la notifica tramite PEC dovrà essere resa obbligatoria dalla riforma, con la previsione di una procedura telematica alternativa nel caso in cui la notificazione non sia stata possibile per causa imputabile al destinatario. Inoltre si specifica che all’imprenditore dovrà essere imposto di mantenere attivo l’indirizzo PEC per un anno dalla data di cancellazione dal registro delle imprese.
Un altro elemento indicato dalla legge è la volontà di ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, responsabilizzando gli organi di gestione e riducendo i casi di prededuzione, in particolare con riguardo ai compensi dei professionisti, per evitare che i crediti prededucibili assorbano una parte eccessiva dell’attivo delle procedure.
La legge tratta anche un aspetto organizzativo, riguardante la specializzazione dei giudici in materia concorsuale. In particolare si intende attribuire ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia d’impresa la competenza sulle procedure concorsuali (e sulle cause che ne derivano) di imprese in amministrazione straordinaria e di gruppi di imprese di rilevante dimensione. Per quanto riguarda il consumatore, il professionista e il piccolo imprenditore, invece, rimarranno invariati i criteri vigenti di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza.
Infine, per le procedure concorsuali relative a imprese “intermedie” tra piccola e grande dimensione, la riforma dovrà individuare i tribunali competenti sulla base dei seguenti criteri:
il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;
il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;
il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;
la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;
il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 2,3 e 4 e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;
il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;
la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l’indicatore di cui al numero 6;
La legge delega prevede l’istituzione di un albo soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione.