30 Nov Adempimento spontaneo soggetti che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva: come mettersi in regola
Con il Provvedimento del 28 novembre 2017 l’Agenzia delle Entrate, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, ha messo a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all’Agenzia dai contribuenti stessi e dai loro clienti e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.
In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, per il trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse ma non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.
Per informare i contribuenti di dette informazioni l’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Pec) attivati dai contribuenti contenente:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento; c) codice atto;
d) modalità attraverso le quali consultare ulteriori informazioni dettagliate.
La stessa comunicazione sarà presente anche all’interno dell’area riservata “La mia scrivania”, presente del portale dell’Agenzia delle Entrate, dove saranno rese disponibili ulteriori dati, quali:
a) data di elaborazione del prospetto;
b) numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
c) dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA);
d) dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti
e) dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).
I contribuenti possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni rilevate avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).
Maggiori informazioni nel Provvedimento.