01 Dic Le novità del Decreto Fiscale
È stato approvato ieri, 30 novembre 2017, in maniera definitiva, il Decreto di conversione in legge del DL 16 ottobre 2017, n. 148, il cosiddetto Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018.<br>Sono numerose e importanti le novità approvate, tra cui:
la “Rottamazione delle cartelle”, che prevede
la fissazione del termine al 7 dicembre 2017 per versare le rate di luglio e settembre 2017 relative al piano di definizione agevolata previsto dal Decreto Fiscale dell’anno scorso; i contribuenti che avevano aderito alla “Rottamazione” ma non avevano provveduto a versare una o più rate, possono regolarizzare così la propria posizione. Il medesimo termine è stato fissato anche per la terza rata la cui scadenza originaria era al 30 novembre 2017. Anche il termine per il versamento della rata di aprile 2018 è stato posticipato al 31 luglio 2018;
la riapertura dei termini e quindi la riammissione alla “Rottamazione-bis” per i carichi compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non fu ammesso alla definizione agevolata per il mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016. Per essere riammesso il contribuente deve presentare all’agente della riscossione una dichiarazione entro il 15 maggio 2018 e versare, entro il medesimo termine, le somme dovute in un’unica soluzione o in tre rate scadenti in ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019;
la possibilità di accedere alla “Rottamazione” per carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. L’istanza dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2018 e le somme dovranno essere versate in un numero massimo di 5 rate di uguale importo;
la possibilità di accedere alla “Rottamazione” anche per i carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, per i quali non fu presentata un’apposita dichiarazione di adesione nella precedente “Rottamazione”;
la non applicabilità delle sanzioni per le irregolarità commesse nell’invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017, qualora vengano trasmessi i dati corretti entro il 28 febbraio 2018;
l’opportunità di optare per l’invio semestrale ( e non trimestrale) dello spesometro, con una semplificazione dei dati da inviare e la possibilità di trasmettere un documento riepilogativo per fatture emesse e ricevute di valore inferiore a 300 euro;
l’estensione dello Split Payment, con decorrenza 1° gennaio 2018 nei confronti di enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; società controllate (ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), del codice civile), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; società controllate direttamente o indirettamente (ai sensi dell’art. 2359, comma 1 , n. 1), del codice civile), da amministrazioni pubbliche; società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche; società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;
l’estensione del “Bonus pubblicità”, ovvero il credito d’imposta previsto dall’art. 57-bis del DL 24 aprile, n.50, anche agli investimenti pubblicitari incrementali anche online effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017. Il valore dell’investimento deve superare almeno l’1% degli analoghi investimenti pubblicitari sostenuti nel corrispondente periodo del 2016;
l’esclusione degli aumenti delle aliquote IVA;
la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei versamenti e degli adempimenti tributari per i soggetti che al 9 settembre 2017 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti;
la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti in uno specifico registro;
una sanatoria per le attività e le somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, da soggetti residenti in Italia (o loro eredi), in precedenza residenti all’estero o che hanno prestato la propria attività lavorativa all’estero. Per sanare la propria posizione occorre versare il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018, senza compensazione o in tre rate mensili consecutive a partire dalla medesima data. L’istanza per la regolarizzazione deve essere presentata entro il 31 luglio 2018;
l’estensione dell’equo compenso ai professionisti, tra cui dottori commercialisti ed esperti contabili. E’ tenuta a garantire il principio dell’equo compenso anche la Pubblica amministrazione.