La fattura deve parlare chiaro e non deve avere “segreti” per l’Iva

L’ufficio finanziario è tenuto a riscontrare la coerenza fra le diverse operazioni realizzate, pertanto, non è sufficiente che tali documenti siano correttamente registrati in contabilità.

Ai fini della deduzione dei costi e della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi, la fattura – per costituire elemento probatorio a favore dell’impresa – deve essere idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate, non essendo sufficiente una indicazione generica. In ogni caso, l’onere di provare l’inerenza del bene o del servizio acquistato all’attività imprenditoriale incombe sul contribuente.

È quanto statuito dalla V sezione della Corte di cassazione nella sentenza n. 27777 del 22 novembre scorso.