09 Dic Equo indennizzo senza iva all'Amministratore di Sostegno professionista
<br>Anche se l’incarico è gratuito e quindi non è prevista alcuna retribuzione (in senso proprio), all’amministratore di sostegno può essere comunque riconosciuto un equo indennizzo, ossia una sorta di rimborso forfettario per l’attività svolta (previa richiesta da parte dell’ads al giudice tutelare, di solito in occasione della presentazione del rendiconto).
Poiché spesso l’incarico di amministratore di sostegno viene affidato a professionisti (specialmente avvocati), si pone sempre il problema del trattamento fiscale dell’indennizzo.
La questione riguarda, in particolare, l’assoggettamento o meno ad Iva di tali somme.
Il trattamento fiscale dell’equo indennizzo ricevuto dall’ads professionista
Come si è anticipato, nel caso in cui l’incarico di amministratore di sostegno venga assunto da un professionista, si pone il problema del trattamento fiscale dell’equo indennizzo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto disposto dalla Risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2012 , emessa dalla Direzione Centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate, la somma ricevuta a titolo di equa indennità costituirebbe compenso per mansioni proprie di un professionista e, come tale, soggetta alla relativa tassazione (IRPEF, IVA e C.P.A).
Diversa, invece, è la posizione della giurisprudenza. Una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 218 del 4 luglio 2016, confermando la pronuncia della Commissione Provinciale di Trieste, ha infatti stabilito chiaramente che
l’indennità liquidata dal giudice tutelare non è inquadrabile in una forma di retribuzione ma in un semplice compenso finalizzato esclusivamente a compensare gli oneri e le spese difficilmente documentabili che sono sostenute dall’amministratore di sostegno.
Questo significa che tale somma non deve essere assoggettata ad iva nel caso di cui l’incarico sia svolto da un professionista.
Se si accettasse la tesi dell’Agenzia delle Entrate, si porrebbe invece una questione di disparità di trattamento tra «soggetto non titolare di reddito di lavoro autonomo (assegnatario eventuale di “indennità compensativa”, intassabile) e soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo (assegnatario di “indennità comunque retributiva”, tassabile agli effetti delle imposte dirette e indirette)».
In ogni caso, è bene ricordare che a prescindere dalla gravosità o meno dell’incarico specifico,
l’equo indennizzo può essere corrisposto solo se vi è disponibilità nel patrimonio del beneficiario.
Questo significa che se il beneficiario non ha alcuna disponibilità, è indigente o vive, ad esempio, con la sola pensione minima di invalidità (poco meno di € 300/mese), difficilmente il Giudice potrà rimborsare l’ads per l’attività svolta e per le spese anticipate.
Fonte: http://www.studiolegalemagri.it