13 Dic Esecuzioni Immobiliari: la fase del riparto
Dalle linee guida approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura.<br>Una buona prassi che si è consolidata in diversi uffici giudiziari consiste nel delegare, al professionista incaricato delle operazioni di vendita, anche l’udienza per l’approvazione del piano di riparto (o progetto di distribuzione ex art. 596 c.p.c.).
Tale prassi positiva, evidenziata al paragrafo 18 delle importanti linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari proposte dalla VII commissione ed approvate all’unanimità dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 11 ottobre 2017, risulta “funzionale a ridurre il tempo-udienza del giudice” ed è consentita dal combinato disposto degli artt. 591-bis, n. 12, 596, comma 1 e 598 c.p.c. .
La prassi è schematizzata come segue:
il CSM indica come buona prassi per il miglior svolgimento della fase del riparto, che i Giudici delle Esecuzioni, impartiscano, in linea generale istruzioni chiare al delegato in merito ai criteri giuridici, alla forma ed al contenuto del piano di riparto. Questa prassi è suggerita, “per prevenire in radice – propiziando la formulazione di progetti di distribuzione giuridicamente corretti – eventuali controversie.”
il professionista delegato, in fondo al verbale di esperimento di vendita senza incanto e pertanto già nel corpo del provvedimento di aggiudicazione fisserà l’udienza nella quale si discuterà il redigendo progetto di distribuzione.
Il CSM non fornisce una formula da utilizzare.
Suggeriamo di utilizzare quella che segue, da indicare nel verbale subito dopo l’aggiudicazione:
“Il Professionista Delegato fissa per la audizione del debitore e dei creditori, ex art. 596 cod. proc. civ., in ordine al progetto di distribuzione che sarà depositato nella cancelleria nei termini di legge, l’udienza del ___________________ ore _______ presso ___________________, dando termine ai legali sino a 120 giorni dall’aggiudicazione per il deposito delle note di precisazione del credito.
Il professionista delegato”
il professionista delegato provvederà a formare il progetto di distribuzione, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo depositerà in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per l’approvazione (ex art. 596 c.p.c.).
Relativamente ai compenso (e al rimborso delle spese) per l’opera prestata da tutti gli ausiliari è indispensabile ottenere preventivamente la liquidazione da parte del Giudice dell’Esecuzione.
Si consiglia l’invio del progetto al debitore e a tutti i creditori, corredato da un modulo per l’espressione del parere (favorevole o contrario – con eventuali motivazioni). Il professionista delegato si renderà disponibile a spiegare chiaramente i criteri che sono stati posti a fondamento del progetto, in tutte le sue componenti, effettuando – se necessario – delle modifiche al progetto depositato.
E’ importante che il professionista delegato cerchi di raccogliere in modo esplicito tutti i pareri dei soggetti che sono chiamati ad esprimersi, sia prima dell’udienza (tramite i moduli inviati), che nel corso dell’udienza di discussione, nel corso della quale verbalizzerà i pareri espressi dai legali.
il professionista delegato terrà quindi l’udienza per la discussione ed eventuale approvazione del progetto di distribuzione.
a) Nel caso in cui i legali di tutti gli aventi diritto si esprimano per l’approvazione del progetto, il professionista delegato darà atto nel verbale dell’approvazione del progetto di distribuzione
La formula che potrà utilizzare è la seguente:
Si ricorda che l’art. 597 c.p.c. prevede che “La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell’articolo 485 ultimo comma, importa approvazione del progetto”.
b) Nel caso in cui i legali sollevino contestazioni al progetto, il professionista delegato dovrà dare atto nel verbale dell’udienza di tutti rilievi formulati, compendiati e ordinatamente esposti e sottoporrà il tutto al magistrato, il quale potrà disporre apposita udienza di comparazione delle parti oppure potrà disporre in altro modo, come ad esempio l’approvazione del progetto o l’ordine di correzione del progetto impartito al delegato.
Il CSM indica come ipotesi alternativa alla delega al professionista, la delega dello svolgimento dell’udienza di approvazione del progetto di distribuzione ad un Got facente parte dell’Ufficio del processo. Concludendo però che tale soluzione “appare meno vantaggiosa, posto che, a differenza della prima, impegna comunque risorse interne dell’ufficio.”
Il CSM considera infine buona prassi l’esecuzione di riparti anche parziali del ricavato, senza attendere la vendita di tutti i beni pignorati, come previsto dall’art. 596 c.p.c. , in base al quale “Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire”.
“È buona prassi, dunque, che al professionista delegato sia fatto onere, già nell’ordinanza di nomina, di dare corso tempestivamente ai riparti parziali, in esito alla alienazione di singoli lotti. Per le procedure in corso per le quali la vendita sia già avvenuta, il magistrato potrà emettere un provvedimento ad hoc per sollecitarlo in tal senso.”
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Fonte: http://www.studiomeli.it