Nuova circolare della Guardia di Finanza su controlli e verifiche

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha pubblicato la Circolare n. 1/2018 con l’obiettivo di aumentare la propria capacità di incidere in maniera sempre più concreta, effettiva e sostanziale sui più gravi e diffusi fenomeni di illegalità fiscale e di criminalità economico-finanziaria che, oltre a sottrarre alla collettività ingenti risorse destinate al benessere di tutti, incidono pesantemente sulle prospettive di crescita degli imprenditori e dei professionisti onesti e rispettosi delle regole e dell’intero sistema Paese.

Con il documento pubblicato viene analizzata l’esecuzione delle verifiche e i controlli da parte della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alla permanenza presso la sede del contribuente e alla durata della verifica.

Lo Statuto dei Contribuenti stabilisce che la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Però il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratore autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente.

A parere della Guardia di Finanza, il concetto di “permanenza” non coincide con la durata complessiva della verifica, in quanto quest’ultima, comprende oltre alle attività di controllo normalmente svolte presso la sede o locali del contribuente, una serie di successivi adempimenti che possono essere effettuati anche in altri ambiti (riscontri di coerenza esterna, elaborazione di dati documentali e fattuali che possono essere svolte non obbligatoriamente presso i locali del contribuente, ecc.).

La proroga del termine ordinario di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente è possibile solo in casi di “particolare complessità delle indagini”.

Nella Circolare n. 1/2018, la Guardia di Finanza ritiene che la complessità possa sussistere, quando:

  • l’attività ispettiva riguardi soggetti di dimensioni medio-grandi;
  • l’impianto contabile risulti particolarmente complesso, articolato e/o frammentato, anche a causa dell’organizzazione economico-aziendale del soggetto economico in verifica;
  • occorre procedere a ricostruzioni complesse della base imponibile, anche di carattere indiretto-presuntivo, sulla base di una notevole mole di dati documentali, materiali e fattuali da sottoporre ad elaborazione, eventualmente attraverso il confronto “tecnico” con il contribuente;
  • l’ispezione riguardi operazioni di rilevanza internazionali di potenziale rilievo abusivo.

Pertanto, nel caso di particolare complessità delle indagini, verso il decimo giorno di permanenza dei verificatori presso la sede dei contribuenti in contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi, ossia, verso il ventesimo giorno per le altre categorie di contribuenti, dovrà essere predisposta una richiesta formale di proroga.

La richiesta di proroga deve essere concessa con formale provvedimento motivato con specifico riferimento alle ragioni di “particolare complessità delle indagini” e dovrà essere firmata dal livello di comando competente, e dovrà essere inoltrata all’articolazione cui appartiene il Direttore della Verifica o il Capo Pattuglia richiedente con formale trattazione.