21 Dic Funzioni giudiziarie
Esecuzioni.<br>Elenchi ex art. 179-ter Disp. Att. cpc.
Con lo scopo di rendere maggiormente celeri ed efficaci le vendite esecutive, a
partire dal d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015, si è data attuazione al principio di sussidiarietà nella gestione del processo esecutivo.
Infatti, a norma del nuovo art. 591-bis c.p.c., come modificato dall’art. 13 comma 1, lett. a) del d.l. n. 83/2015, il giudice delega (o meglio deve delegare) le operazioni di vendita relative ai beni immobili pignorati a professionisti specificamente individuati dalla legge, senza alcuna residua possibilità di esercitare la sua discrezionalità in merito, ad eccezione del caso in cui, sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita, a tutela degli interessi delle parti.
La delega delle operazioni di vendita è diventata, cioè, obbligatoria.
I professionisti ai quali possono essere delegate le operazioni di vendita risultano iscritti negli elenchi di cui all’art. 179-ter Disp. Att. c.p.c. (cui il medesimo art. 591-bis c.p.c. rinvia) e appartengono agli Ordini di commercialisti, avvocati e notai.
Per quanto concerne i primi, in forza dell’art. 1, comma 3, lett i) del d.lgs. n. 139/2005, recante "Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34", l’espletamento di tali attività richiede una specifica competenza tecnica, propria degli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’Albo. Il predetto decreto annovera tra le attività riservate agli iscritti nella sezione A dell’Albo: "il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. n. 35/2005, e con decorrenza dalla data indicata dall’articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto".
Ne consegue che è esclusivamente a tali soggetti che bisogna riferirsi in merito alla compilazione degli elenchi formati ai sensi dell’art. 179-ter Disp. Att. c.p.c.
Il d.l. n. 59/2016 ha comportato ulteriori modifiche al processo esecutivo, ma l’innovazione subita dall’art. 179-ter Disp. Att. c.p.c., relativo alle modalità di formazione degli elenchi cui il giudice delegato accede per la nomina del professionista delegato alle operazioni di vendita, è avvenuta in sede di conversione del medesimo decreto, ovvero in sede di elaborazione della legge n. 119/2016, che ha introdotto, nel testo del d.l., l’art. 5-bis.
Il nuovo articolato subordina l’iscrizione nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, nonchè la conferma della stessa iscrizione, alla dimostrazione di aver assolto taluni obblighi di formazione primaria e di formazione periodica stabiliti da un decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia (da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 59/2016, avvenuta il 3 luglio 2016).
Il decreto a cui rinvia l’art. 179-ter Disp. Att. c.p.c. deve definire le modalità di verifica dell’effettivo assolvimento di tali obblighi, nonché il contenuto e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione.
Il medesimo decreto ministeriale deve disciplinare anche la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione istituita presso ciascuna Corte d’Appello e preposta alla tenuta dell’elenco, all’esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione ed all’adozione dei provvedimenti di cancellazione dall’elenco. Ad oggi, il decreto di natura non regolamentare non risulta adottato.
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Fonte: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it