Collegato fiscale 2018 – Prevista la estensione dell’utilizzo della firma digitale a determinati atti concernenti le imprese

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”.

Con l’articolo 11-bis viene disposta l’aggiunta del comma 1-ter, all’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in materia di class action e sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie), nel quale si stabilisce quanto segue: “1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici”.

Con tale disposizione viene disposta la estensione della facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione delle seguenti tipologie di atti:

  • la costituzione di impresa familiare (art. 230-bis C.C.);
  • la trasformazione delle società (artt. 2498 – 2500-novies C.C.);
  • la fusione delle società (art. 2501 – 2505-quater C.C.);
  • la scissione delle società (artt. 2506 – 2506-quater C.C.);
  • i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda (art. 2556 C.C.).

Obiettivo della nuova norma è rendere più semplice per le imprese la realizzazione di specifiche operazioni societarie, altrimenti caratterizzate da onerose pratiche burocratiche.

L’utilizzo della firma digitale dovrà avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, che concerne la sottoscrizione dei documenti informatici.

Dopo quanto previsto per gli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, dall’art. 36, della legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, il legislatore ha inteso, anche in questi ulteriori specifici casi, far venir meno la necessità dell’autentica notarile laddove i relativi atti siano sottoscritti con firma digitale.

Una volta sottoscritto – secondo quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 36 – l’atto dovrà essere trasmesso, entro trenta giorni, al competente ufficio del Registro delle imprese, “a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340”, e cioè, a cura di un soggetto che risulti iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti.

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