Disposizioni per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e di comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”.

L’articolo 19-quinquiesdecies reca disposizioni volte a regolare la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, che deve essere su base mensile o di multipli del mese; nonché a demandare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) la verifica del rispetto di tale obbligo e l’eventuale irrogazione di sanzioni.

1) L’articolo in esame, al comma 1, contiene plurime novelle all’articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007 (“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007. Nello specifico, introduce 4 nuovi commi dopo il comma 1:

  • il comma 1-bis dispone che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica, di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003, debbano prevedere che la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi sia su base mensile o di multipli del mese. L’unica eccezione consentita riguarda i servizi “promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese”.
  • il comma 1-ter impone agli “operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche”, senza distinzione in ragione della tecnologia utilizzata nell’erogazione dei propri servizi, di adeguarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame all’obbligo di cui al comma 1-bis, ovvero di adeguare i propri contratti con l’utenza in modo da prevedere una cadenza di rinnovo delle offerte o della fatturazione dei servizi mensile, o di multipli del mese;
  • il comma 1-quater demanda all’AGCOM il compito di garantire “la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate”;
  • il comma 1-quinquies stabilisce che in caso di violazione di quanto stabilito al comma 1-bis (obbligo di fatturazione mensile) l’AGCOM dovrà ordinare all’operatore “la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni”.

2) Il comma 2 modifica il comma 11 dell’articolo 98 del codice delle comunicazioni raddoppiando gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie che il Ministero dello Sviluppo Economico o l’AGCOM possono irrogare agli operatori che non ottemperino ai loro ordini e alle loro diffide. Detti importi passano, infatti, da un minimo di 240.000,00 euro (rispetto agli attuali 120.000,00) ad un massimo di 5 milioni di euro (rispetto agli attuali 2,5 milioni).

3) Il comma 3 inserisce il comma 1-bis all’articolo 71 del citato codice delle comunicazioni elettroniche che dispone quanto segue:

  • le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute ad assicurare “informazioni chiare e trasparenti” riguardo alle caratteristiche dell’infrastruttura fisica utilizzata per l’erogazione dei servizi;
  • l’AGCOM è tenuta a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l’infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all’unità immobiliare del cliente”;
  • ogni comunicazione al pubblico dell’offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dalla predetta Autorità “costituisce pratica commerciale scorretta” ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice al consumo).

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