30 Dic Elenco dei professionisti delegati alla vendita: è possibile richiedere l'iscrizione in più Tribunali
<br>Rispondendo ad un quesito formulato dall’ODCEC di Nuoro, con riferimento alla possibilità da parte di un professionista di chiedere di essere inserito negli elenchi dei delegati alle vendite 1 di più Tribunali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in data 22.12.2017 ha confermato che il professionista, nella propria domanda di iscrizione, può esprimere la propria disponibilità ad eseguire le operazioni di vendita:
nel Tribunale del circondario dell’Ordine di appartenenza
in un Tribunale diverso da quello del circondario dell’Ordine di appartenenza
negli elenchi di più Tribunali.
Precisa inoltre il CNDCEC:
in considerazione dell’importanza, del rilievo pubblico dell’incarico e della necessità di operare con diligenza, si ritiene opportuno che i professionisti indichino un numero limitato di Tribunali, affinchè possano “adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte” (art. 6, comma 3 codice deontologico) ed “usare la diligenza e la perizia richieste” (art. 22, comma 2 codice deontologico) per l’esecuzione dell’incarico.
Ed ancora, si legge nel citato parere del 22.12.2017 del CNDCEC:
Nell’ipotesi in cui il professionista non indichi alcuna preferenza nella domanda di iscrizione all’elenco di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c., si ritiene che il Consiglio dell’Ordine dovrà inserire il nominativo del professionista nell’elenco indirizzato al Tribunale situato nel proprio circondario, ovvero negli elenchi indirizzati a tutti i Presidenti dei Tribunali situati nella circoscrizione di appartenenza. 2
L’ODCEC di Nuoro ha chiesto inoltre a quale Ordine il professionista deve presentare le diverse domande di inserimento negli elenchi di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c. e il CNDCEC ha precisato che “la richiesta di inserimento nell’elenco di un Tribunale diverso da quello di competenza deve essere inoltrata dal professionista all’Ordine nel quale questi risulta iscritto.”
Sarà compito del Consiglio dell’Ordine che ha ricevuto la domanda effettuare la vigilanza e il controllo sulla condotta degli iscritti e quindi tramettere gli elenchi anche ai Presidenti dei Tribunali diversi da quelli nel cui circondario esso è situato.
Si allega il provvedimento integrale PO 304/2017 del 22.12.2017.
Note:
1. Ai sensi dell’art. 179 ter disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
2. Precisa il CNDCEC che è possibile avere Ordini territoriali che estendono la loro circoscrizione in corrispondenza del circondario di più Tribunali, come ad esempio l’Ordine di Roma che estende la sua circoscrizione sul circondario del Tribunale di Roma e sul circondario del Tribunale di Velletri.
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Fonte: https://www.studiomeli.it