11 Gen L'istanza di accertamento con adesione per plico raccomandato
Sappiamo bene che il legislatore non eccede in precisione quando redige il testo delle norme, costringendoci poi a districarci tra i “minus dixit quam voluit”, l’applicazione analogica e quella estensiva etc. <br>Nella fattispecie della procedura di ‘accertamento con adesione l’articolo 6 del D.lgs. 218/1997 prevede che il contribuente “può formulare…anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione…..”.
Utilizzando il termine “formulare” si è quindi dato adito alla discussione circa le modalità di presentazione, nel caso di presentazione “diretta” allo sportello degli uffici dell’agenzia delle entrate non vi è alcun dubbio circa la contestuale ricezione da parte della stessa agenzia, mentre nel caso di invio a mezzo del servizio postale sono scaturite dall’indeterminatezza della norma interpretazioni controverse: ad esempio la D.R.E. della Lombardia con circolare 4 aprile 2001 n. 11 sosteneva che doveva aversi riguardo alla data di ricezione da parte dell’ufficio, anziché quella di spedizione ed in merito è utile e pienamente condivisibile quando indicato nella nota 29 della Rivista della Scuola Superiore dell’ Economia e delle Finanze che viene testualmente riportata di seguito.
Nella discussione tra quale data vada considerata la Guida all’Accertamento con Adesione del gennaio 2016 dell’ Agenzia delle Entrate indicava
la domanda va consegnata direttamente, o inviata tramite posta, all’ufficio che ha emesso l’atto, entro 60 giorni dalla notifica e prima di impugnarlo
Ora nella scheda informativa del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, mutuando lo stesso principio di cui all’articolo 20 comma 2 del D.lgs. 546/1992 in tema di presentazione del ricorso, si ha modo di leggere
Nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all’ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Rivista Scuola Superiore Economia e Finanze
Secondo la circolare della D.R.E. Lombardia 4 aprile 2001 n. 11, nell’ipotesi di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione a mezzo servizio postale, deve aversi riguardo, agli effetti della dell’istanza, alla data di ricezione anziché a quella di spedizione. La motivazione di tale scelta deriva dall’inesistenza di una norma che sancisce espressamente l’applicabilità dell’opposto principio della data di spedizione. Secondo parte della dottrina, è possibile rilevare che il cennato principio della ricezione risulta in contrasto con la natura stessa del termine perentorio ed è comunque privo nell’ordinamento giuridico di quel carattere di generalità che la circolare pretende invece di attribuirgli. “Sotto il primo aspetto è pacifico, infatti, che il termine di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione è fissato dal legislatore a pena di decadenza e si sostanzia nell’estinzione del diritto per effetto del mancato esercizio del diritto stesso nel termine stabilito dal legislatore. Qualora si assuma quale momento rilevante, ai fini della tempestività dell’atto quello della ricezione da parte del destinatario dell’atto medesimo, la decadenza si verificherebbe del tutto irragionevolmente non già per effetto del mancato esercizio del diritto da parte del titolare ma in conseguenza di un evento del tutto causale quale, appunto, il tempo più o meno lungo occorso per il recapito dell’atto a mezzo del servizio postale. Il riferimento alla data di spedizione non può comunque considerarsi eccezionale e ristretto, quindi, ai casi espressamente previsti dal legislatore come del resto emerge dalla stessa giurisprudenza di legittimità in tema di: spedizione del regolamento preventivo di giurisdizione in materia di contenzioso elettorale: Cass. civ. 21 aprile 1982 n. 2465; spedizione del ricorso in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada: Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2000 n. 9889; presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso interno bandito da un ente pubblico economico: Cass. civ., sez. lav., 1 dicembre 2002 n. 10278. L’infondatezza della tesi sostenuta nella circolare suddetta è, infine, resa manifesta dalla considerazione che nella materia tributaria l’art. 16, comma 5, D.lgs. n. 546 del 1992 dispone testualmente che “. G. Marini, Note minime in tema di spedizione a mezzo posta dell’istanza di accertamento con adesione, in Rassegna tributaria, Eti De Agostani, n. 2/2002, pp. 502-504 30 Antico – Carriolo – Fusconi – Tucci – Zappi, op. cit., p. 355. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario op. cit.).
Fonte: http://www.studiofranco.eu