Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

Art. 7, c. 4 del D.L. 357/1994.<br>Si ricorda che il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.
Per le registrazioni relative al 2016 il termine per la stampa dei registri è differente rispetto a quello previsto per le registrazioni 2015 in quanto è mutato il termine per la presentazione delle dichiarazioni.

Il termine è fissato:

al 31 gennaio 2018 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2017) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.

La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Per quanto riguarda il registro beni ammortizzabili, l’art. 16 DPR 600/73 impone come termine di predisposizione e stampa, quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, quindi per l’anno 2016 entro il 31 ottobre 2017.

Con riferimento al Libro inventari, si ricorda che entro la scadenza dovrà essere non solo stampato, ma anche firmato dall’imprenditore e/o legale rappresentante pena, nei casi più gravi, “l’invalidazione della contabilità”.

Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo:

nei libri o scritture a modulo continuo o a fogli singoli la denominazione o la partita IVA dell’impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine;
nei libri rilegati i dati sopra citati vanno riportati solo sulla copertina del libro.

La numerazione è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate devono essere annullate.
Per il libro giornale ed il libro inventari, la numerazione delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l’indicazione pagina per pagina dell’anno cui si riferisce. L’anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.
Qualora si eserciti la facoltà di vidimare i libri (l’obbligo di vidimazione iniziale è stato soppresso ma resta la facoltà), la numerazione è progressiva per anno, con l’indicazione dell’anno in cui è effettuata la bollatura (Circolare Agenzia delle Entrate n. 92 del 22/10/2001).

Per i soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione.

I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

gli imprenditori individuali;
le società di persone;
le società cooperative;
le mutue assicuratrici;
i G.E.I.E.;
i consorzi di cui all’articolo 2612 c.c.;
le società estere;
le associazioni e fondazioni;
gli enti morali.

Per i soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.

I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

le società per azioni;
le società in accomandita per azioni;
le società a responsabilità limitata;
le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
le sedi secondarie di società estere;
i consorzi ed aziende di enti locali;
gli enti pubblici.

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto mediante:

applicazione di marche da bollo nell’ultima pagina numerata;
versamento con mod. F23, con codice tributo 458T.

In ogni caso, l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso.

Sono esenti dall’imposta di bollo:

le Cooperative edilizie; occorre indicare sul libro il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993;
le O.N.L.U.S. – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – (art. 17 D.Lgs. 460/97);
le cooperative sociali; che devono però indicare il numero di iscrizione nell’albo delle cooperative