17 Gen Servizio di notificazioni a mezzo posta
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.
Il comma 461, modifica la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (legge n. 890 del 20 novembre 1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dalla legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).
La disposizione in commento richiama, in particolare, i commi 57 e 58 dell’articolo 1 della citata legge n. 124 del 2017, che disciplinano l’apertura al mercato della comunicazione, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada. In particolare, le disposizioni richiamate sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 201 del Nuovo Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), introducendo nel decreto legislativo 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.
A seguito di tale intervento le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai sensi della legge n. 261 del 1999, fino al 2026) ma anche dagli altri operatori postali che, secondo la legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati dell’apposita licenza individuale rilasciata da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 58 assegna specifici compiti di regolazione con riferimento a queste licenze individuali all’Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, che, ai sensi dell’articolo 21 del decreto- legge n. 201 del 2011, è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Il comma 461, interviene inoltre sulla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), aggiungendovi i commi da 97-bis a 97-quinquies, al fine assicurare l’efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta nel contesto della liberalizzazione delle comunicazioni e di assicurare, a decorrere dall’anno 2018, gli attesi risparmi di spesa.
In particolare, il comma 97-bis apporta modifiche agli articoli 1 e 2 della legge n. 890 del 1982, recante “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, prevedendo che il servizio deve essere erogato da operatori in possesso di licenza individuale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall’AGCOM.
Lo stesso comma prevede inoltre che gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello approvato dall’AGCOM, sentito il Ministero della Giustizia.
Vengono inoltre modificati numerosi altri articoli della legge n. 890/1982 al fine di adeguarla alle disposizioni dettate dalla legge n. 124 del 2017. Numerose le novità introdotte, alcune delle quali entreranno in vigore il 1° giugno 2018.
Il comma 97-quater modifica l’art. 18 del D.Lgs. n. 261 del 1999 al fine di prevedere che le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta siano considerate pubblici ufficiali.
Il comma 97-quinquies reca una disciplina transitoria ai sensi della quale le disposizioni dei commi da 97-bis a 97-quater acquistano efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà disciplinare le procedure per il rilascio delle licenze individuali.
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