21 Gen Imposta di registro – Precisati i criteri per una corretta tassazione degli atti presentati alla registrazione
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.
Il comma 87 apporta modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, in particolare agli articoli 20 e 53-bis.
In particolare, l’articolo 20 , rubricato “Interpretazione degli atti”, recita testualmente:
“L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente «sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».
Dunque, per stabilire la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione non vanno considerati elementi interpretativi esterni all’atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati. Viene così finalmente risolta l’annosa questione sulla corretta tassazione degli atti presentati alla registrazione e sull’individuazione della misura dell’imposta da applicare alla registrazione di atti che possono sottendere alla realizzazione di un’operazione complessa.
La modifica introdotta è volta a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di Registro – TUR).
In alcune sentenze è stata riconosciuta una valenza antielusiva all’articolo 20 del TUR, mentre altre sentenze hanno ritenuto di dover procedere alla riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti, attraverso il perfezionamento di un atto o di una serie di atti, facendo ricorso ai principi sanciti dall’articolo 20 del TUR. Secondo tale tesi interpretativa, la riqualificazione può essere operata, dunque, senza dover valutare il carattere elusivo dell’operazione posta in essere dai contribuenti.
La norma introdotta è volta a definire la portata della previsione di cui all’articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all’atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati” con quello da registrare.
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