30 Gen Legge di bilancio 2018: le cooperative
La Legge di bilancio 2018 prevede importanti novità per il settore cooperativo che interessano le disposizioni relative alla governance, alla vigilanza e al prestito sociale.<br>Con una modifica dell’articolo 2542 del codice civile, viene previsto l’obbligo per le cooperative di affidare l’amministrazione ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti, che dovranno essere scelti a maggioranza tra i soci della cooperativa o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (articolo 2542, comma 2, codice civile). Ne deriva che le cooperative, dal 1° gennaio 2018, non potranno più avere un amministratore unico né un consiglio di amministrazione composto da due membri.
Anche le cooperative S.r.l. aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro dovranno inoltre rispettare l’articolo 2383, secondo comma (previsto per le società per azioni) che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi.
Per effetto di tale disposizione, quindi, dal 1° gennaio 2018, per tutte le tipologie di cooperative, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell’assemblea nominata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
La Legge di bilancio 2018 prevede anche alcune norme per contrastare il fenomeno delle false cooperative: sono previste sanzioni particolarmente gravi per le cooperative che si sottraggano alla vigilanza o che non rispettino le finalità mutualistiche (cancellazione dall’Albo delle cooperative, scioglimento e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici). Si prevedono sanzioni anche nel caso di mancata ottemperanza alla diffida operata dai revisori ovvero degli adempimenti previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Infine, la Legge di bilancio 2018 prevede una nuova disciplina per il prestito sociale, finalizzata ad assicurare maggiori tutele ai soci prestatori.
Secondo le nuove disposizioni:
il prestito sociale potrà essere impiegato soltanto per operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali; nell’ambito della cooperativa, l’area finanziaria, alimentata dai prestiti sociali, dovrà avere quindi soltanto una funzione accessoria e strumentale alla propria attività istituzionale (comma 238);
l’ammontare complessivo del prestito sociale, a regime, non potrà superare il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. Una specifica norma transitoria dovrà gestire il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori.
Tale limite è, peraltro già previsto dalla delibera 8 novembre 2016, 584/2016 di Banca d’Italia per le cooperative con più di 50 soci, in vigore dal 1° gennaio 2017.
Con delibera da adottare entro il 1° giugno 2018, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) dovrà definire i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai criteri fissati al comma 240. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall’adozione della delibera del CICR, dovranno, inoltre, essere definite le forme e le modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all’adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative.