Le nuove aliquote della gestione separata INPS

Nella giornata del 31 gennaio, con la circolare n. 18 l’INPS ha reso noto il valore delle aliquote, del minimale e del massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti per il 2018 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.

L’art. 2, comma 57 della L. 92/2012 ha disposto nell’anno 2018 l’aumento al 33% dell’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate. A tale valore vanno sommate sia l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta dalla L. 81/2017 e dovuta per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, sia l’ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72%.

Quindi per i collaboratori e per le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2018 saranno pari al 34,23% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, in caso contrario, al 33,72%.

Per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, l’importo rimane invariato al 25,72% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre, per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2018 si conferma al 24%.

Per l’anno 2018 il massimale è pari a 101.427 euro ed il minimale di reddito per l’accredito contributivo previsto per quest’anno è fissato nella misura di 15.710 euro.