16 Feb Certificazione Unica 2018: invio il 7 marzo – 31 ottobre
<br>La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), in vigore dal 1° gennaio 2018 ha modificato l’articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 in tema di trasmissione telematica delle certificazioni uniche disponendo che “le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. […] La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1.”
Il testo normativo ha pertanto distinto in due scadenze l’invio telematico delle certificazioni uniche 2018 a seconda della tipologia di reddito in essa riportati; qualora si tratti di redditi interessati dalla dichiarazione precompilata, il Legislatore fissa alla data del 7 marzo la trasmissione della certificazione unica al fine di garantire l’inserimento di tali dati nella dichiarazione che sarà resa disponbile dall’Agenzia delle Entrate per ciascun contribuente a partire dal prossimo 15 aprile; diversamente, per i redditi esenti o per i quali non è previsto l’inserimento nella dichiarazione precompilata la trasmissione telematica è fissata entro il termine di presentazione del Modello 770/2018 dei sostituti d’imposta e cioè il 31 ottobre 2018.
Si evidenzia come il Legislatore utilizzando l’espressione “… redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata …” ha voluto riferirsi non soltanto ai contribuenti interessati dal 730 precompilato ma anche ai contribuenti a cui è rivolta la dichiarazione dei REDDITI PERSONE FISICHE precompilata, anch’essa messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 che ha introdotto la dichiarazione dei redditi precompilata, all’articolo 1 ha contestualmente individuato le varie categorie di soggetti interessati, nel dettaglio si tratta dei titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a), c) c-bis), d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento Europeo, i) ed l) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Ai sensi della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e per effetto di quanto sin ora riportato, le certificazioni uniche 2018, riferite all’anno 2017, contenenti redditi non interessati dalla dichiarazione precompilata oppure redditi esenti dovranno essere consegnate al percettore entro il 31 marzo 2018 (scadenza univoca per tutte le certificazioni indipendentemente dalla cateogoria di reddito), mentre la trasmissione del flusso telematico di tali certificazioni dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2018, in concomitanza con la scadenza per la presentazione del Modello 770/2018.
Per poter individuare quali certificazioni trasmettere entro il 7 marzo e quali entro il 31 ottobre, le istruzioni alla certificazione unica 2018 individuano le tipologie di reddito interessate oppure no dalla dichiarazione precompilata; alle pagine 65 e 66 delle istruzioni vengono elencati, così come riportato di seguito, i redditi da ricomprendere nella dichiarazione 730/REDDITI persone fisiche 2018:
B – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
F – indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
L – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore);
L1 – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
M1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
M2 – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;
N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
– nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
– in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
O1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari);
La trasmissione delle certificazioni uniche 2018 riguardanti tali redditi dovrà avvenire entro il 7 marzo 2018
Le pagine 66 e 67 delle istruzioni individuano le fattispecie di reddito da indicare esclusivamente nel modello REDDITI Persone Fisiche 2018 in quanto assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione in quanto la tassazione si è resa già definitiva:
A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
J – compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;
K – assegni di servizio civile di cui all’art.16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017;
P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
S – provvigioni corrisposte a commissionario;
T – provvigioni corrisposte a mediatore;
U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
V2 – redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;
W – corrispettivi erogati nel 2017 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
X – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
Y – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
ZO – titolo diverso dai precedenti.
La trasmissione delle certificazioni uniche 2018 riguardanti tali redditi potrà avvenire entro il 31 ottobre 2018
In conclusione, lo scadenziario delle certificazioni uniche 2018 può essere riassunto come segue:
7 marzo 2018: termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche 2018, escluse quelle contenenti redditi esenti o non interessati dalla precompilata;
31 marzo 2018: termine entro il quale la certificazione unica 2018 deve essere consegnata al percettore del reddito;
31 ottobre 2018: termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche 2018 contenenti redditi esenti e/o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.
Fonte: http://www.studiofranco.eu