06 Mar Attenzione: l'intestazione fiduciaria non esclude il sequestro!
L’intestazione fiduciaria non esclude il sequestro: per quale motivo?<br>In una recente sentenza la Suprema Corte[1] ha ribadito che nel negozio fiduciario ricorre una dissociazione tra la titolarità della partecipazione (che rimane in capo al fiduciante) e la legittimazione all’esercizio dei diritti incorporati nelle quote (che viene invece trasferita al fiduciario).
La Cassazione non entra dunque nel merito della distinzione tra fiducia romanistica e germanistica, ribadendo che quest’ultima è senz’altro configurabile in caso di intestazione di partecipazioni sociali a società fiduciarie.
In tali ipotesi, come correttamente rilevato dai Giudici di legittimità, la sentenza emessa all’esito dell’accertamento dell’intestazione fiduciaria non comporta la retrocessione delle quote societarie dal patrimonio del fiduciario a quello del fiduciante, ma si limita ad accertare che le partecipazioni siano rimaste nella titolarità del fiduciante, nonostante l’intestazione ad un terzo.
Alla fiduciaria è quindi riconosciuta solo la legittimazione ad esercitare in nome proprio un diritto del mandante, che ne conserva l’effettiva titolarità.
Quindi le azioni e le quote intestate a società fiduciarie non entrano a far parte del loro patrimonio, né possono essere sottratte ai creditori.
Si potrebbe dire, a questo proposito, che la fiduciaria è priva dell’effetto segregativo (garantito dal Trust di partecipazioni societarie, secondo le disposizioni della Convenzione dell’Aja).
In passato ci si è interrogati circa l’ammissibilità del sequestro conservativo[3] ove strumentale alle azioni giudiziarie sopra indicate.
Quale finalità ha il sequestro conservativo?
Nelle more della proposizione della domanda di accertamento[2] può manifestarsi, da parte del creditore, la necessità di tutelare in via cautelare il diritto del fiduciante.
La finalità cautelare perseguita attraverso il sequestro conservativo è che la garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore non vada dispersa.
Come si attua?
attraverso lo spossessamento anticipato dei beni sottoposti a vincolo, e
attraverso la successiva conversione nel pignoramento di cui produce analoghi effetti sostanziali e del quale, a seguito della conversione, genera gli stessi effetti anche sul piano dell’esecuzione.
In conclusione
Secondo l’orientamento che può dirsi oggi prevalente[4], la tutela cautelare può essere riconosciuta quale strumento per garantire gli effetti di tutti i possibili tipi di decisione che caratterizzano il processo di cognizione (i.e. sentenza di accertamento, condanna e sentenza di natura costitutiva)
Nella scelta degli opportuni strumenti di tutela del patrimonio aziendale e personale sono aspetti che vanno necessariamente valutati con attenzione.
Note:
[1] Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 18 giugno 2014, n. 13903.
[2] che nel caso di quote di S.r.l. risulta iscrivibile nel registro delle imprese.
[3] Il sequestro conservativo è una misura cautelare volta ad assicurare che il diritto stesso possa trovare effettiva soddisfazione mediante la futura espropriazione forzata.
[4] e condiviso dalla pronuncia citata sub. 1.
Fonte: http://www.studiolegalebellini.eu