13 Mar I termini della Certificazione unica e altro: lo statuto dei diritti del contribuente esiste ancora?
Ogni tanto mi viene da chiedermi se le leggi, specie quelle a tutela del contribuente, vegano emanate tanto per soddisfare il popolare detto “tanto fumo e poco arrosto”.<br>L’articolo 3 dello Statuto del Contribuente, al comma 2, prevede espressamente che “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste”: occorre osservare che il testo di tale comma utilizza termini quali disposizioni tributarie e non leggi tributarie, una corretta e ragionevole interpretazione di tale norma equivale, in termini molto semplici a dire “devi fare questa dichiarazione o comunicazione, oggi 1° marzo ti metto a disposizione tutti gli strumenti necessari e il 29 aprile devi adempiere a tale obbligo”.
Tanto fumo, non poco arrosto, completamente assente.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate relativo alla certificazione unica è stato emanato il 15 gennaio 2018: se tanto mi da tanto il termine per la compilazione e trasmissione quantomeno dovrebbe corrispondere al 16 marzo 2018.
Ma non è l’unico provvedimento emanato che prevede l’assolvimento degli obblighi ante i 60 giorni dalle “disposizioni” attuative (da intendersi per tali, a sommesso giudizio del sottoscritto, quelle relative alle specifiche tecniche, poiché queste ultime rappresentano l’ultimo tassello per poter procedere all’adempimento degli obblighi); ma se poi si andasse a sottilizzare ulteriormente potremmo tranquillamente scoprire che, in passato, sono state apportate correzioni alle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi a fine maggio, e se si corregge si è in presenza di un “ultimo tassello”, mentre il versamento delle imposte derivanti da tali dichiarazioni scadeva il 16 giugno.
Un’interpretazione diversa potrebbe comportare il fatto che sarebbe del tutto legittimo che “l’ultimo tassello” (in particolare le specifiche tecniche) potrebbero essere emanate il 10 marzo e l’obbligo di trasmissione potrebbe scadere il giorno seguente: lo statuto del contribuente, sopra richiamato, prevede proprio l’adozione dei provvedimenti di attuazione.
Quando saranno notificate le prime violazioni relative alla tardività dell’inoltro di certificazioni uniche sarà bene forse rammentarsi di quanto sopra, certo che lo statuto del contribuente non prevede solo quanto sopra richiamato, in quanto il comma 3 dell’articolo 6 prevede che ” l’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili” ed i successi commi 1 e 2 dell’articolo 10 prevedono espressamente che : ” I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni ne’ richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorche’ successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.
In sostanza: non si vede come sia possibile una forma di collaborazione se vengono fissati termini solo a carico del contribuente e nessun termine a carico dell’Agenzia delle Entrate, libera di emanare i provvedimenti indipendentemente dalla data di scadenza degli adempimenti.
Fonte: http://www.studiofranco.eu