16 Mar Assegni privi della clausola di non trasferibilità: il vademecum del MEF
L’entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), ha reso sanzionabile l’utilizzo di assegni oltre i 1.000 euro privi della clausola di non trasferibilità.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito di segnalazioni che hanno rivelato quanto ancora continuino ad essere utilizzati assegni oltre la soglia di 1.000 euro che non riportano tale clausola, ha pubblicato un vademecum che riassume le regole vigenti in materia.
Ad esempio, il MEF chiarisce il perchè è vietato l’utilizzo di questo tipo di assegni o di assegni privi dell’indicazione del beneficiario.
Un assegno trasferibile ovvero privo dell’indicazione del beneficiario, precisa il Ministero, è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l’incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e dell’evasione fiscale. Al contrario l’apposizione del nome del beneficiario e l’utilizzo della clausola di Non trasferibilità assicurano la piena tracciabilità della transazione.