16 Mar Detrazione Iva: aiuto, le fatture debbono essere ricevute entro fine mese?
<br>Una società nostra assistita (che chiameremo ABC s.r.l.) ha ricevuto da un proprio cliente (che chiameremo ZYX s.r.l.) una comunicazione indirizzata a tutti i fornitori della quale riportiamo il seguente passaggio testuale:
..a seguito dei nuovi termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’iva (introdotti con la Manovra di primavera del 2017, D.L. 50/2017 e come precisato dalla circolare 01/2018 dell’Agenzia delle Entrate del 17/01/2018) diventa vincolo mandatorio il ricevimento delle fatture entro l’ultimo giorno del mese d’esecuzione dell’operazione. Tale vincolo “ricezione della fattura” comporta che l’acquirente di beni/servizi effettuati in un mese determinato riceva entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese la documentazione amministrativa/fiscale inerente al mese stesso………ove la fattura non fosse ricevuta nel mese di effettuazione ci vedremo costretti a procastinare di egual periodo il relativo pagamento a nulla rilevando l’eventuale emissione della RIBA.”
Tradotto per i comuni contribuenti mortali:
la fattura che emette la nostra cliente ABC srl (con sede a Cuneo) per le cessioni effettuate nel mese di marzo 2018 DEVE pervenire alla ZYX s.r.l. (con sede a Potenza) il 31 marzo 2018, pena il rinvio del pagamento di eguale periodo (la ricevo il mese dopo, la riba scadrà il mese dopo il ricevimento).
Mi nascono alcuni interrogativi: se effettuo l’ultima spedizione il 31 marzo alle ore 17:50 mi fermo in ufficio a fare la fattura il 31 marzo, il 31 marzo si lavora sino alle 24:00 e si emettono e stampano tutte le fatture? segue una seconda domanda: è già vietato trasmettere le fatture per posta? (che se vado a spedire il 31 marzo di certo non arrivano il 31 marzo); un terza domanda: non è che con la scusa della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17/01/2018 tutto ciò serva solo a procastinare il pagamento? (senza andare a disturbare le Manovre di Primavera e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate sarebbe stato più semplice e certamente più corretto chiedere di rivedere le condizioni relative alle modalità di pagamento).
Le modifiche apportate all’articolo 25 del D.P.R. 633/72 in materia di limite temporale alla detrazione dell’iva sugli acquisti non hanno modificato l’intero articolo 25, ma unicamente è stato ridotto tale limite temporale, in parole ultrasemplici, da due anni ad uno, cioè la detrazione deve essere operata al più tardi nell’anno in cui è stata effettuata l’operazione (ancora più semplicemente nell’anno corrispondente a quello della “data fattura”).
In estrema sintesi e con parole ultrasemplici: il 14 aprile prendo le fatture che ho ricevuto datate marzo, le ordino per data, le numero, le registro, registro le fatture emesse datate marzo e procedo alla liquidazione periodica del mese di marzo, se a marzo ho ricevuto una fattura datata febbraio la registro a marzo, qualora dalla liquidazione emerga un debito entro il 16 aprile verso quanto dovuto. Poi per la registrazione delle fatture datate dicembre 2018 ricevute a dicembre o a gennaio 2019 siamo tutti d’accordo che entra in gioco l’articolo 25 e la circolare n. 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate.
A meno che, come al solito, mi sia perso qualcosa sul vincolo mandatorio che sarebbe indicato nella Circolare in questione, d’altronde di questi tempi anche solo registrare le fatture di acquisto è diventato mission impossible tra inversione contabile, split payment, art. 17 a, 17 a ter, e chi più ne ha più ne metta.
pagina 9 circolare AE n. 1 del 17/01/2018
Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
ARTICOLO 25 DPR 633 (REGISTRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO) …. deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Fonte: http://www.studiofranco.eu