Le Start up innovative: requisiti, benefici e agevolazioni

Il modello societario della start up innovativa è stata introdotta dal D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 ed è stato successivamente modificato dal D.L. “Lavoro” 76/2013 e dal D.L. n.3/2015.<br>La start up innovativa è:

un’impresa nuova (o costituita da non più di 5 anni);
residente in Italia, o in un altro paese UE con sede produttiva o filiale in Italia;
con un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
non quotata;
con divieto di distribuzione degli utili;
non risultante da operazioni di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda;
il cui oggetto sociale esclusivo o prevalente sia l’innovazione tecnologica.

Costituzione
In fase di costituzione è possibile optare tra le forme societarie previste per le società di capitali, comprese le Srl semplificate e a capitale ridotto.
La costituzione richiede particolari condizioni per godere delle agevolazioni previste per la specifica tipologia di società.
L’atto costitutivo deve essere redatto nella forma di atto pubblico e viene firmato digitalmente da tutti i sottoscrittori1 è necessario utilizzare il modello standard tipizzato sia per l’atto costitutivo che per lo statuto.

La procedura viene svolta sul sito http://startup.infocamere.it/atst/guidaCostitutivo?1 e sono disponibili due differenti modalità di compilazione: una che prevede il servizio di assistenza qualificata da parte della camera di Commercio (occorrerà solo compilare ed inviare l’atto costitutivo e lo statuto), ed una per utenti con elevate competenze normative, per procedere così in autonomia alla compilazione del modello, alla registrazione presso l’Agenzia Entrate ed alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al registro imprese.
In entrambi i casi la società si deve dotare di un indirizzo PEC e tutti i soci devono essere titolari di firma digitale.
La start up, che soddisfa i requisiti ed i criteri, più sotto analizzati, verrà iscritta, a seguito di presentazione di una specifica autocertificazione, in un’apposita sezione speciale del registro delle imprese.
Criteri da soddisfare
È necessari che la start up soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:

sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione. Tale spese devono essere assunte al netto della quota riferibile all’acquisto e alla locazione di immobili. Sono ricomprese tra le spese di ricerca e sviluppo: le spese per lo sviluppo competitivo e pre-competitivo (sperimentazione, prototipazione, sviluppo e business plan), le spese per i servizi offerti dai cosiddetti incubatori, i costi lordi del personale, dei collaboratori, compresi i soci e gli amministratori, impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, le spese legali per la registrazione e la protezione della proprietà intellettuale;
impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro2 o, in alternativa, impiegare in percentuale pari o superiore ai 2/3 della forza lavoro complessiva, personale con laurea magistrale;
essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale connessa alla propria attività o titolari di diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il pubblico registro speciale3.

In sede di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese il legale rappresentante deve presentare un’autocertificazione circa l’esistenza dei requisiti necessari. Successivamente, con cadenza semestrale, occorre confermare i dati già comunicati in sede di costituzione, ed eventualmente aggiornarli. L’autocertificazione, invece, del legale rappresentante sul mantenimento dei requisiti deve essere ripresentata con cadenza annuale.
Agevolazioni riservate
Sono previste alcune agevolazioni riservate alle start up; tra cui:

la possibilità, in caso di perdite, sia che vanno ad intaccare il capitale sociale per oltre un terzo, sia che riducono il capitale sociale sotto il mino legale, di rinviare di un anno la decisione di ricapitalizzare;
l’esenzione dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti per l’iscrizione al registro delle Imprese e dal pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, della perdita sistematica e degli studi di settore;
incentivi per favorire l’assunzione di lavoratori dipendenti;
la possibilità di compensare il credito IVA, senza la necessità di apporre il visto di conformità o di presentare garanzia, per importi sino a 50.000 euro4;
la possibilità, introdotta dalla legge di bilancio 2017, di cedere le perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività a società quotate che hanno una partecipazione almeno del 20% nella start up stessa;
la possibilità di accedere ad agevolazioni particolari previste dallo Stato.

A tal proposito il MISE, in data 14 febbraio 2018, ha pubblicato la circola ministeriale n. 102159 “Smart& Start”, recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni finalizzate a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative. L’agevolazione consiste nell’erogazione di finanziamenti agevolati alla presenza di determinate condizioni (sesso, età, regione della sede della società).
Incentivi per chi investe nelle start up
Sono previste agevolazioni fiscali sotto forma di detrazione o deduzione per i soggetti che investono nelle start up.
Le persone fisiche che investono nelle start up possono beneficiare di una detrazione IRPEF pari al 30% dell’investimento5, con il vincolo di mantenerlo almeno un triennio ed entro il limite massimo di investimento di 1.000.000 euro.
I soggetti IRES godono della medesima agevolazione ma in termini di deduzione e con il limite massimo di deduzione pari a 1.800.000 euro.
Se la detrazione (o la deduzione) non trova capienza nel periodo di competenza, si può utilizzare l’eccedenza fino al terzo periodo successivo.
Gli investimenti agevolabili sono i conferimenti in denaro (in sede di costituzione o aumento del capitale sociale), la compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumento di capitale sociale, la conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuove emissione, la sottoscrizione di quote di società intermediarie.
Note:
1. Non occorre l’intervento del notaio.
2. Nella “forza lavoro” è compreso qualsiasi lavoratore che percepisce un reddito da lavoro dipendente o assimilato. I soci-amministratori possono rientrare in tale categoria solo se soci-lavoratori o se hanno un impiego retribuito dalla società, diverso da quello organico.
3. Le privative devono essere direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
4. Il limite ordinario è fissato a 5.000 euro.
5. Fino al 2016 l’aliquota di detrazione/deduzione era fissata al 19%.

Fonte: https://www.studiomeli.it