Ogni provento, anche illecito, rappresenta reddito tassabile e quindi va dichiarato

Il fatto di svolgere attività illecita non esonera dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Questo il principio esposto dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, nella sentenza n. 53137 del 22 settembre 2017 con cui è stato ribadito che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce violazione dell’art. 5, D.Lgs. n. 74 del 2000, anche quando abbia ad oggetto redditi di provenienza illecita (tra le altre, Sez. 3, n. 42160 del 7/10/2010, Violi, Rv. 248729, a mente della quale integra il delitto in esame l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dall’attività di sfruttamento dell’altrui prostituzione, in quanto ogni provento, anche illecito, rappresenta reddito tassabile, la cui mancata indicazione nella dichiarazione annuale costituisce reato. In termini, anche Sez. 5, n. 7411 del 19/11/2009, Di Lorenzo, Rv. 246095, con riguardo a redditi provenienti da attività distrattiva compiuta su disponibilità finanziarie di società fallita)”.