L’Iva già detratta non si tocca anche se l’immobile non si loca

La Corte di giustizia ribadisce che la direttiva Ue si contrappone a una normativa nazionale che pretende di rettificare l’imposta sottratta solo sulla base dell’uso dei beni.

La Corte Ue precisa che il diritto alla detrazione Iva resta in linea di principio acquisito, anche se, successivamente, in ragione di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non utilizza i beni e i servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni imponibili.

Nel caso in esame, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva Iva 2006/112/Ce ed è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società, che acquista, vende, loca e gestisce immobili, e l’Amministrazione fiscale portoghese, in ordine alla rettifica delle detrazioni Iva effettuate dalla società nell’ambito della sua attività.