NOTIFICA CARTELLA VIA PEC: "DOCUMENTO INFORMATICO" E "COPIA INFORMATICA" NON SI EQUIVALGONO

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza n. 881/2 del 13 febbraio 2018 ha affermato il principio secondo cui "l’agente della riscossione può avvalersi del servizio di posta elettronica certificata, ma a condizione che l’invio telematico abbia ad oggetto solo ed esclusivamente il documento informatico e non già una copia informatica (ossia una scansione del documento precedentemente emesso in forma cartacea)".
L’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, infatti, escludendo l’applicazione dell’art. 149 bis c.p.c., "non riconosce l’equipollenza tra documento informatico e copia (informatica) del documento cartaceo, per cui l’esattore può e deve trasmettere solamente il documento informatico".

Fonte: https://www.giustiziatributaria.gov.it