per le agevolazioni è necessario “l’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro”

In tema di agevolazioni tributarie, “l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI”.

Questo il principio esposto dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, nell’ordinanza n. 10393 del 30 aprile 2018.