pronte le regole per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri

La Legge di stabilità 2018 (articolo 1, comma 909), che ha modificato l’articolo 2 del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127 introducendo il comma 1bis, ha introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

L’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e monopoli ha emanato il Provvedimento del 28 maggio 2018, che definisce le regole per memorizzare e trasmettere telematicamente i suddetti dati, oltre ad individuare i soggetti passivi IVA obbligati ad effettuare l’adempimento comunicativo con riferimento alle operazioni di cessione effettuate a partire dal 1° luglio 2018.

L’avvio dell’obbligo, precisano le Entrate, sarà graduale: si partirà dagli impianti stradali ad elevata automazione, il cui obbligo partirà dal 1° luglio 2018, per poi estendersi progressivamente a tutti gli altri soggetti passivi IVA che cedono carburanti, fino al termine ultimo del 1° gennaio 2020.