Privacy – piccolissime imprese ed informativa

E’ stato chiesto “se avete predisposto un modello che possa essere adottato dalle piccole imprese senza dipendenti soltanto per l’informativa ai clienti”.

Poniamo quindi il caso di un idraulico, un elettricista, un muratore od un meccanico d’auto che eserciti l’attività senza personale dipendente, che non intraprenda alcuna iniziativa pubblicitaria nei confronti del cliente; a fronte di una richiesta da parte di un cliente redige un preventivo, il cliente sottoscrive il preventivo, viene emesso eventualmente il documento di trasporto, la fattura (fiscale o non), segue l’eventuale pagamento con assegno o bonifico etc.etc.; non vengono trattati dati particolari (ex sensibili, quali malattie, opinioni politiche, filosofiche etc.etc.).

L’articolo 6 del Regolamento Europeo prevede espressamente al comma 1 lettera b che il trattamento è lecito quando “è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”.

Nei casi sopra indicati quindi non vi è obbligo alcuno di rendere l’informativa , ancor meno, di richiedere il consenso; si rammenta che qualora il trattamento sia basato sul consenso è obbligatorio che il titolare del trattamento fornisca l’informativa e dimostri che l’interessato ha prestato il consenso (nel caso, appunto, di trattamento di dati particolari, quelli ex sensibili).