Agevolazioni prima casa revocate per riacquisto di sola nuda proprietà

È un diritto che non costituisce titolo giuridico idoneo e sufficiente a conseguire la disponibilità dell’immobile indispensabile per poterlo destinare a propria abitazione principale.

La Cassazione, su ricorso dell’Agenzia delle entrate, con la sentenza n. 17148 del 28 giugno 2018, ha fissato il principio di diritto secondo cui, in tema di agevolazioni prima casa (Iva o Registro), come disciplinate dall’articolo 1, nota II bis della tariffa parte I allegata al Tur (Dpr 131/1986), il riacquisto agevolato di altro immobile a seguito della rivendita nel quinquennio della prima casa già comprata con i benefici fiscali può avvenire solo se tale immobile può essere destinato ad abitazione principale. Cosicché, l’acquisto della sola nuda proprietà, in quanto diritto non idoneo a trasferire il potere pieno e assoluto dell’uso e del godimento sul bene acquistato, non consente il mantenimento delle agevolazioni fiscali.