Per le controversie di natura previdenziale è competente il giudice ordinario, anche se l’atto impugnato è una cartella esattoriale

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 19523 del 23 luglio 2018 ha affermato il principio secondo cui “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale.”

Allo stesso modo, “appartengono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è completamente estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario.”