L’appello principale inammissibile vanifica l’incidentale tardivo

Se la parte non esercita il diritto entro i tempi consentiti, manifesta, seppure implicitamente, la volontà di accettare il rischio del passaggio in giudicato della sentenza già emessa.

Ai sensi dell’articolo 334 cpc, comma 2, applicabile anche al processo tributario, l’efficacia dell’impugnazione incidentale presentata tardivamente “dipende” dal destino dell’impugnazione principale. Se, dunque, quest’ultima viene dichiarata inammissibile dal giudice, quella incidentale cosiddetta “tardiva” decade. Pertanto, ove la parte intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione, sarà “costretta” a proporla tempestivamente. Al contrario, se non esercita tale prerogativa nei termini, manifesta, seppure implicitamente, la volontà di accettare il rischio del passaggio in giudicato della sentenza già emessa.

Questi, in sintesi, i principi che si ricavano dalla pronuncia della Cassazione n. 18415 del 12 luglio 2018.