Modalità di calcolo della sanzione in caso di pagamento della retribuzione in contanti

<br>Dal momento che dal 1 luglio 2018 è vietato il pagamento delle retribuzione e dei compensi mediante l’utilizzo del denaro contante, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la Nota n. 5828 del 4 luglio 2018:

ha definito più nel dettaglio come calcolare la sanzione amministrativa nel caso si verifichi la violazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni;
ha fornito alcuni chiarimenti sui mezzi di pagamento permessi.

L’obiettivo di questi provvedimenti è quello di tutelare i diritti dei lavoratori attraverso modalità di pagamento tracciabili e verificabili.

DIVIETO DI PAGAMENTI DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTI

Dal 1 Luglio 2018 la Legge n. 205/2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018 “) ha definito esplicitamente quali sono le modalità di pagamento delle retribuzioni/compensi dei lavoratori/collaboratori previste dal legislatore:

bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dal lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico: tra i quali si comprende anche il versamento degli importi dovuti su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche nel caso in cui tale carta di credito prepagata non sia collegata ad un IBAN, se si verificasse questo caso, per favorire la tracciabilità dell’operazione, il datore di lavoro dovrà archiviare le ricevute di versamento;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente con mandato di pagamento;
emissione di un assegno bancario o postale consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato;
nel caso il lavoratore sia anche il socio di cooperativa, è stato stabilito che si possono pagare le retribuzioni versando sul “libretto del prestito”, aperto presso la cooperativa di cui fa parte il socio-lavoratori, tenendo presente che vanno rispettate 2 condizioni: che il socio- lavoratore abbia richiesto per iscritto tale modalità di pagamento della retribuzione e che il versamento sia tracciato nella “lista pagamenti sul libretto” da parte dell’Ufficio che si occupa del calcolo delle retribuzioni e che sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifichi l’effettivo accredito nel giorno successivo all’effettuazione del pagamento.

Sono esclusi dal divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti: i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni e i rapporti di lavoro domestico.
SANZIONI

Il pagamento della retribuzione utilizzando il denaro contante comporterà l’emissione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000, a euro 5.000.
L’Ispettorato Nazionale del lavoro, attraverso la Nota n. 5828 del 4 luglio 2018, ha fornito precise indicazioni sulla modalità di calcolo della sanzione amministrativa precisando che:

il regime sanzionatorio si applica con riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro e di conseguenza, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non dipende dal numero di lavoratori interessati dalla violazione ma, nel caso di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l’illecito.

Ad esempio se non è stata pagata la retribuzione attraverso le modalità consentite dal 1 luglio 2018 per 2 mensilità, la sanzione sarà la stessa sia che i lavoratori coinvolti siano tutti i dipendenti del datore di lavoro sia che i lavoratori coinvolti siano anche solo uno.

(Fonti:Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 5828 del 4 luglio 2018, Legge n. 205/2017: Legge di Bilancio 2018)