Notificazione a ente pubblico via Pec e omessa comunicazione dell’indirizzo al Ministero della Giustizia

Nel processo amministrativo telematico, qualora l’amministrazione non abbia comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata al ministero della giustizia per l’iscrizione nell’apposito registro, deve essere riconosciuto l’errore scusabile alla parte che abbia notificato il ricorso a mezzo Pec a un indirizzo dell’amministrazione non inserito in tale registro (nella specie, il collegio ha annullato con rinvio la sentenza del Tar che aveva dichiarato inammissibile il ricorso e ha disposto la trasmissione della pronuncia al ministero della giustizia, dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, al servizio per l’informatica della giustizia amministrativa, alla procura regionale della Corte dei conti, al prefetto competente, perché ponessero fine all’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo stabilito dall’art. 16, 12° comma, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179).

Fonte: CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA; sentenza, 12-04-2018, n. 21 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.